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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 19/12/2016, n. X/6035
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., di attuazione, tra l’altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’art. 46 «Investimenti nell’irrigazione»; Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II - Punto 6.1.4 che prevede, al più tardi entro luglio 2015, l’«emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo al fine di promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l’autoconsumo»; Considerato che ai fini della redazione delle Linee gui |
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Allegato 1 - Disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell’articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006Par. 1 - Oggetto e finalità 1.1 In attuazione del comma 2 bis dell’articolo 33 del r.r. 2/2006 e ss.mm.ii., con il presente documento vengono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 1.2 Il presente documento tiene inoltre conto delle metodologie di stima dei volumi irrigui predisposto dal Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui, costituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha ricevuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 agosto 2016. 1.3 L’applicazione della presente disciplina, oltre ad adempiere al punto 6.1.4 della sezione II dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, consente di migliorare e mettere a sistema le conoscenze dell’uso dell’acqua ai fini irrigui. Par. 2 - Definizioni 2.1 Si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida (di seguito L.G.) richiamate al Par. 1 e in particolare: a) per prelievi si intendono i volumi prelevati a scopi irrigui da corpi idrici superficiali e/o sotterranei. Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui da parte degli utilizzatori finali; b) per utilizzatore finale si intende la testa del distretto irriguo per l’irrigazione collettiva, il singolo utente per l’auto-approvvigionamento; c) nel caso di auto-approvvigionamento i prelievi coincidono con gli utilizzi; d) per restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito, restituzioni) si intende sia il punto di recapito finale in cui l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito; e) per rilasci alla circolazione idrica sotterranea (di seguito, rilasci) si intende l’aliquota dei volumi derivati a fini irrigui che alimenta la falda acquifera superficiale per effetto sia delle perdite di adduzione e distribuzione dalla rete di canali irrigui, sia della percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo; f) per la definizione della stagione irrigua si rimanda a quanto riportato nel r.r. 2/2006, articolo 8, comma 1, lett. h); g) per la distinzione tra piccole e grandi derivazioni d’acqua si rimanda a quanto definito dall’art. 6 del r.d. 1775/33 e ss. mm.ii. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle con portata inferiore a 10 moduli (1000 l/s) o quelle al servizio di una superficie inferiore a 500 ettari; h) per auto-approvvigionamento si intendono i prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente dai singoli utenti titolari di utenza (concessione). 2.2 In coerenza con le L.G., che classificano i misuratori secondo quattro possibili livelli d’uso, valgono le seguenti definizioni: a) I livello: misuratori strategici per il distretto o per il sub distretto idrografico, associati a punti di prelievo con portata uguale o superiore a 3.500 l/s (35 moduli); b) II livello: misuratori associati a tutti i restanti punti di prelievo relativi alle grandi derivazioni d’acqua; c) III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo non inclusi nelle lettere precedenti e alle restituzioni, per cui è fatto obbligo di misura ai sensi dei successivi Paragrafi 3 e 5; d) IV livello: misuratori volti alla misura degli utilizzi alla testa del distretto (per l’irrigazione consortile) o alla singola utenza (nel caso di auto-approvvigionamento), per cui è fatto obbligo di misura ai sensi del successivo Paragrafo 4. Par. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi irrigui 3.1 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con portat |
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