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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 08/11/2016, n. C-243/15
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Articolo 6, paragrafo 3 - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articoli 6 e 9 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Progetto di costruzione di una recinzione - Sito protetto di Strážovské vrchy - Procedimento amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento - Rigetto - Ricorso giurisdizionale.L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfi i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dell’Unione, nella specie dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a un’organizzazione del genere della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva. |
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