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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Veneto 02/08/2005, n. 2113
Delib.G.R. Veneto 02/08/2005, n. 2113
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[Premessa]La Giunta regionale omissis |
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ALLEGATO A - Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001, come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003 e n. 1028 del 16 aprile 2004 |
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Parte II - Commercio su aree pubblichePrima dell'art. 1 è aggiunto il seguente art. 01: "01. Esercizio del commercio su aree pubbliche Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998." 1. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 9-bis: "La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria." Al comma 11, dopo le parole "legandole ai relativi periodi di produzione.", sono aggiunte le seguenti: |
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Parte III - Disciplina dei mercati4. Trasferimento di mercati Al comma 3, dopo le parole "anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento" sono aggiunte le seguenti parole: "intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio." Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: "Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento)." 9. Fiere L'art. 9 è così sostituito: "Ogni fiera deve essere istituita dal Comune che approva anche il relativo regolamento. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 114/1998. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di sub-ingresso l |
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Modulisticaomissis |
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Allegato B - Testo coordinato dei criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubblicheomissis |
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