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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 12/11/2004, n. 18
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- L.R. 30/12/2010, n. 33
- L.R. 30/12/2009, n. 42
- L.R. 07/08/2009, n. 27
- Sent. Corte Cost. 27/02/2009, n. 54
- L.R. 24/12/2008, n. 31
- L.R. 18/12/2007, n. 25
- L.R. 06/12/2006, n. 30
- L.R. 28/12/2005, n. 33
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Art. 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge disciplina la possibilità, i limiti, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria degli abusi edilizi di cui all |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente titolo, si intendono per: a) "condono edilizio" o "sanatoria": la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di abusi edilizi, introdotta dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269; |
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Art. 3 - (Opere non suscettibili di sanatoria)1. Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 che: |
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Art. 4 - (Opere suscettibili di sanatoria)1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 3, possono accedere al condono edilizio le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Alle tipologie di seguito riportate, si applicano le seguenti limitazioni: A. opere eseguite su immobili non soggetti a vincoli di tutela che: 1) abbiano comportato interventi di nuova costruzione, ampliamenti e/o sopraelevazioni di manufatti esistenti, anche se non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, aventi una volumetria non superiore a 210 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, e, nel caso di più richieste riferite ad un immobile funzionalmente autonomo, aventi una volumetria complessiva non superiore a 630 metri cubi; 2) abbiano comportato, nei casi di edilizia residenziale non destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria, un ampliamento di manufatti esistenti, già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non superiore al 5 per cento della volumetria della costruzione originaria e, comunque, una volumetria non superiore a 75 metri cubi; N13 3) abbiano comportato interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari fissati dal D.M. 05/07/1975 e non abbiano comportato il |
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Art. 4-bis - (Mancata prestazione) |
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Art. 5 - (Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria)1. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi sono presentate al Comune entro e non oltre il 10 dicembre 2004. 2. Sono ritenute validamente presentate le domande già inoltrate ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Le domande presentate successivamente al 7 luglio 2004 sono esaminate dai Comuni nell'osservanza della presente legge. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e alla integrazione delle stesse, entro la data del 10 dicembre 2004. N1 3. Le domande di sanatoria sono definite dai Comuni competenti con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 N10. Il termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni grafiche e documentali. |
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Art. 7 - (Quota integrativa oneri concessori)1. Per le opere abusive oggetto di sanatoria gli oneri di concessione sono incrementati del 100 per cento. 2. Le risorse derivanti dall'incremento degli oneri concessori di cui al comma 1 vengono prioritariamente impiegate dai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva comp |
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Art. 8 - (Modifica di norme)1. L'art. 13 della Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1 è così sostituito: |
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Art. 9 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. |
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