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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 14/11/2016, n. 20
L. R. Valle D'Aosta 14/11/2016, n. 20
- L.R. 30/05/2022, n. 11
- L.R. 09/04/2021, n. 6
- L.R. 24/12/2018, n. 12
- L.R. 13/12/2017, n. 20
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge detta disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione, direttamente o indirettamente per il tramite di FINOSTA S.p.A., al fine di rafforzare i principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza e imparzialità delle attività esercitate dalle medesime. 1-bis. Le disposizioni di cu |
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Art. 2 - Sistema di governo1. La Regione esercita il governo sulle società direttamente controllate per il tramite delle strutture regionali competenti per materia. 2. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente controllate per il tramite di FINAOSTA S.p.A.. 3. La nomina o la designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, anche di controllo, restano disciplinate, nel rispetto della normativa statale vigente, dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). 4. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente, gli indirizzi strategici sono contenuti nell'ambito del documento di programmazione strategica regionale. N2 |
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Art. 2-bis - Gestione delle società a partecipazione indiretta1. FINAOSTA S.p.A., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, contribuisce alla definizione e alla realizzazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale e assegnati alle società da essa controllate anche mediante: a) apposite verifiche in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi e indirizzi assegnati alle predette società e, se del caso, reindirizzando l'attività delle società controllate; b) la richiesta, la valutazione e il monitoraggio dei pi |
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Art. 3 - Disciplina dei compensi e dei rimborsi1. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. Agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comp |
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Art. 4 - Trasparenza |
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Art. 5 - Assunzione del personale |
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Art. 6 - Limitazioni al conferimento dì incarichi1. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione non sono tra loro cumula- bili. 2. Gli incarichi negli organ |
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Art. 7 - Acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere |
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Art. 8 - Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house direttamente controllate sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti documenti strategici: a) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma operativo strategico triennale (POST), che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società; b) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma esecutivo annuale (PEA), nella quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per il medesimo anno nel POST; c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione. |
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Art. 9 - Accesso dei Consiglieri regionali ai documenti e ai piani strategici |
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Art. 10 - Doveri inerenti al mandato1. Per ogni società partecipata dalla Regione in cui la stessa nomini propri rappresentanti, gli stessi inviano, annualmente o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione nonché, in ogni caso, all'assessore compe |
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Art. 11 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articol |
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Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali1. Restano salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione delle disposizioni abrogate dall'articolo 11. |
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Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 09/04/2021, n. 6.
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