Articolo sostituito dall’art. 4, comma 8, della L.R. 13/12/2017, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 2, della L.R. 30/05/2022, n. 11, così recitava:

“Art. 7 - Acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere

1. Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di FINAOSTA S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa, indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto.”

Dalla redazione