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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 25/11/2016, n. 19
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Capo I - Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione |
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Art. 1 - Finalità e modalità attuative1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 |
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Art. 2 - Nido d'infanzia1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell |
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Art. 3 - Servizi educativi integrativi al nido1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di |
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Art. 4 - Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. |
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Art. 5 - Gestione dei servizi1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti: |
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Art. 6 - Accesso ai servizi e contribuzione ai costi1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità. 2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educa |
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Art. 7 - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in partic |
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Art. 8 - Partecipazione e trasparenza1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione ne |
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Art. 9 - Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma |
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Art. 10 - Funzioni della Regione1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse: a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo |
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Art. 11 - Funzioni dei comuni1. I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni: a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui se |
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Art. 12 - Compiti delle aziende unità sanitarie locali1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui |
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Art. 13 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse: a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e |
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Art. 14 - Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro el |
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Capo II - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi |
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Art. 15 - Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto dive |
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Art. 16 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4; b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio prev |
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Art. 17 - Accreditamento e sistema di valutazione della qualità1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo si |
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Art. 18 - Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento: a) dispongano |
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Art. 19 - Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricrea |
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Art. 20 - Vigilanza e sanzioni1. Il comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente. 2. Chiunque erog |
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Art. 21 - Rapporti convenzionali e appalto di servizi1. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi |
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Art. 22 - Commissione tecnica distrettuale1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b). |
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Art. 23 - Compiti della commissione tecnica distrettuale1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti: a) esprime parere obbligatorio in relazi |
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Capo III - Caratteristiche generali dell'area e della struttura |
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Art. 24 - Caratteristiche generali dell'area1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi |
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Art. 25 - Integrazione tra servizi1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione |
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Art. 26 - Criteri per la progettazione delle strutture1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza |
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Art. 27 - Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazio |
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Capo IV - Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico |
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Art. 29 - Compiti del personale1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. |
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Art. 30 - Collegialità e lavoro di gruppo1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialit&agrav |
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Art. 31 - Rapporto numerico tra personale e bambini1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, |
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Art. 32 - Coordinatori pedagogici1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con succe |
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Art. 33 - Coordinamenti pedagogici1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi s |
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Art. 34 - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniz |
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Art. 35 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: |
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Capo V - Norme finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 36 - Disposizioni finanziarie1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politi |
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Art. 37 - Norme transitorie e finali1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio. 2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa |
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Art. 38 - Abrogazione della legge regionale n. 1 del 20001. È abrogata la legge regionale n. 1 del 2000. |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della |
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