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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 10/01/2000, n. 1
L. R. Emilia Romagna 10/01/2000, n. 1
- L.R. 14/04/2004, n. 8
- L.R. 29/12/2006, n. 20
- L.R. 22/12/2011, n. 21
- L.R. 22/06/2012, n. 6
- L.R. 15/07/2016, n. 11
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TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE |
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Art. 1 - Finalità e modalità attuative1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone. 2. La presente legge detta i criteri gene |
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Art. 2 - Nidi d'infanzia1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che co |
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Art. 3 - Altri servizi educativi1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e d |
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Art. 4 - Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all’articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettiv |
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Art. 5 - Gestione dei servizi1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti: |
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Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all’articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità. N8 |
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Art. 7 - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione |
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Art. 8 - Partecipazione e trasparenza1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria de |
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Art. 9 - Servizi ricreativi e di conciliazione1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore |
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Art. 10 - Funzioni della Regione1. “L’Assemblea legislativa regionale”,N6 su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce: a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzaz |
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Art. 11 - Funzioni delle Province1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma |
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Art. 12 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9; |
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Art. 13 - Compiti delle Aziende Unità sanitarie locali1. Le Aziende Unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igi |
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Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle province: a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5; |
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Art. 15 - Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia |
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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI |
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Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento “e segnalazione certificata d’inizio attività” N61. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nid |
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Art. 17 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1; |
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Art. 18 - Accreditamento1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrat |
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Art. 19 - Requisiti per l'accreditamento1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono: a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio; |
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Art. 20 - Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia |
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Art. 21 - (Vigilanza e sanzioni)1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e cont |
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Art. 22 - Rapporti convenzionali e appalto di servizi1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regi |
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Art. 23 - Commissione tecnica distrettuale1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distr |
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Art. 24 - Compiti della Commissione tecnica distrettuale1. La |
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TITOLO III - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA |
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Art. 25 - Caratteristiche generali dell’area |
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Art. 27 - Criteri per la progettazione delle strutture |
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Art. 28 - (Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale)1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finan |
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TITOLO IV - PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO |
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Art. 30 - Compiti del personale1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrati |
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Art. 31 - Collegialità e lavoro di gruppo1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e |
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Art. 32 - Rapporto numerico tra personale e bambini1. “L’Assemblea legislativa” N6 con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra p |
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Art. 33 - (Coordinatori pedagogici)1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicuran |
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Art. 34 - (Coordinamenti pedagogici)1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, |
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Art. 35 - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio |
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TITOLO V - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 36 - (Norma finanziaria) |
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Art. 37 - Norme transitorie e finali1. N12 |
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Art. 38 - Abrogazioni1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati: a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27; b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11; la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14; |
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