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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Molise 04/07/2011, n. 1
Regolam.R. Molise 04/07/2011, n. 1
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento detta disposizioni in attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 |
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Art. 2 - (Modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9)1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) della legge |
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Art. 3 - (Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti)1. Per ospitalità in spazi aperti s’intende la messa a disposizione di superfici aziendali all’aperto destinati a: a) campeggiatori con tende; b) campeggiatori con caravan e autocaravan; |
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Art. 4 - (Piscine)1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3 lett. a) della legge regionale n. 9/2010, nel rispetto della normativa igienico-sanitari |
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Art. 5 - (Somministrazione di pasti e bevande)1. Nell’azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande, privilegiando la gastronomia regionale, le produzioni tipiche tradizionali o biologiche e quelli a marchio DOC, DOP, IGT, IGP. e DOCG, ove presenti, agli ospiti che soggiornano ed ai visitatori occasionali. 2. La materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve provenire per il 40 per cento del suo valore annuo dall’azienda agricola dell’imprenditore agrituristico, il 50 per cento del suo valore annuo deve essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati, e da cooperative con sedi nella regione; il rimanente 10 per cento del valore annuo dei prodotti somministrati può provenire da circuiti commerciali. 3. I prodotti che possono essere acquistati da circuiti comme |
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Art. 6 - (Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio)1. Le aziende che effettuano la promozione dei prodotti tipici e tradizionali del Molise, mediante l’organizzazione di eventi pubblicitari o di degustazione, di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9/2010, devono avere i necessari requisiti igienico-sanitari, specialmente se la preparazione degli alimenti richiede la lavorazione e la cottura di cibi. In tal caso, il valore dei prodotti e le bevande posti in degustazione deve essere costituito per il 65 per cento da prodotti ottenuti dall’azienda, per il 30 per cento acquistato esclusivamen |
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Art. 7 - (Fattorie didattiche)1. Nell’ambito delle fattorie didattiche possono essere svolte attività culturali, sociali, didattiche e ricreative al fine di valorizzare l’ambiente rurale, mediante la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, i processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli silvo-pastorali, l’informazione e l’educazione ad un consumo alimentare consapevole ed al rispetto dell’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile. L’impresa che intende svolgere tale attività deve possedere i requisiti che devono essere comprovati mediante documentazione o autocertificazioni all’atto della domanda e qui di seguito riportati: a) la connessione deve essere dimostrata e documentata dall’imprenditore che intende svolgere l’attività di fattorie didattiche; b) disponibilità di spazi, anche coperti ed attrezzature per la dimostrazione dei processi produttivi aziendali per un massimo di 70 visitatori; c) dotazione di servizi igienici; d) rispetto d |
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Art. 8 - (Connessione dell’attività agrituristica e prevalenza dell’attività agricola)1. L’attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola, che rimane principale. Essa può essere esercitata esclusivamente dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, cosi come definito dall’articolo 2135 del codice civile, ovvero dai suoi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 230-bis del codice civile, dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, cosi come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101. La qualifica d’imprenditore agricolo va dimostrata mediante l’iscrizione al competente registro delle imprese agricole, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, e dall’iscrizione all’INPS, nonché dalle norme contenute nell’allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 395 del 31 maggio 2010 |
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Art. 9 - (Mantenimento dei requisiti)1. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nel piano aziendale è attestato dall’imprend |
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Art. 10 - (Capacita ricettiva delle aziende agrituristiche)1. La capacita ricettiva, ai fini della sola ospitalità dell’azienda agrituristica, deve essere proporzionata all’estensione dell’azienda agricola, alle colture e agli allevamenti praticati. In ogni caso la dimensione minima aziendale non può essere inferiore a tre ettari di SAU. |
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Art. 11 - (Requisiti strutturali igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture delle unità abitative)1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agrituristica sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi, con le deroghe previste nel presente regolamento. 2. L’altezza media |
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Art. 12 - (Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande)1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola, con aerazione naturale o artificiale integrante ed illuminazione. Gli stessi devono essere dotati di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati. 2. |
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Art. 13 - (Requisiti dei locali per la preparazione di pasti)1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine-laboratori per la preparazione e confezionamento di pasti, alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati, destinati alla vendita o somministrazione agli ospiti o avventori devono avere i seguenti requisiti: a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale tramite aperture sull’esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti l’aerazione e l’illuminazione; b) superficie idonea a contenere la zona cottura, zona lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie, zona lavaggio e preparazione alimenti e piani di la |
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Art. 14 - (Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande)1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui ai r |
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Art. 15 - (Specie e quantità di animali che possono essere macellati in azienda)1. Ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, è consentita la macellazione in azienda, fino ad un massimo di 1.500 capi all’anno complessivamente, finalizzata alla somministrazione e vendita nella stessa azienda, di polli, tacch |
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Art. 16 - (Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda)1. È vietata la macellazione in azienda di "grossi animali" e cioè bovini, equini, suini, ovicaprini, grossa selvaggina allevata e struzzi. Tali animali vanno macellati solo in impianti riconosciuti o autorizzati. 2. La struttura di macellazione aziendale deve essere autorizzata dal Servizio competente dell’ASREM. La stessa deve possedere i requisiti minimi previs |
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Art. 17 - (Attività di trasformazione)1. La trasformazione di materie prime quali carni, latte, uova, vegetali, etc. nei relativi prodotti derivati (prodotti a base di carne salata, insaccati, formaggi, conserve, semiconserve ed altro) deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004, all’interno di uno specifico laboratorio, inteso come locale di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con illuminazione naturale o artificiale ed aerazione adeguate ed altresì dotato di: |
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Art. 18 - (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)1. Per le iniziative a favore dell’agriturismo, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, definisce le iniziative finanziabili e gli importi da concedersi agli operatori agrituristici iscritti nell’albo regionale. 2. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 va effettuata tramite appositi bandi, in cui si tiene conto dei seguenti criteri di prio |
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Art. 19 - (Vincolo di destinazione d’uso)1. Gli immobili e le attrezzature oggetto di finanziamento di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, sono soggetti, pena la revoca dello stesso, all’apposizione del vincolo di destinazione d |
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Art. 20 - (Vigilanza, monitoraggio e valutazione)1. In ottemperanza all’articolo 26 della legge regionale n. 9/2010, il competente Servizio della Regione predispone apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all’albo, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti. Il personale addetto ai controlli verifica, altresì, la concordanza dei dati sulle percentuali del valore dei prodotti somministrati e acquistati, nonché il tempo lavoro impiegato per l’attività agrituristica. |
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Art. 21 - (Criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche)1. Al fine di qualificare l’offerta, le aziende agrituristiche sono classificate all’inte |
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Allegato A |
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Tabelle Ettaro coltura tempo / lavoro(per la elaborazione delle tabelle si è tenuto conto, oltre che dell’orografia del territorio, delle variate condizioni climatiche e di temperatura dovute all’effetto “serra”)
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Tabelle allevamento tempo / lavoro
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Tabelle tempo lavoro per trasformazione prodotti
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Tabelle tempo / lavoro per l’attività agrituristica
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Allegato B |
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Schema di richiesta di iscrizioni all’albo degli operatori agrituristici |
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