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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 20/01/2004, n. 2
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- L.R. 27/12/2017, n. 25
- L.R. 23/12/2016, n. 25
- L.R. 29/12/2015, n. 22
- L.R. 30/06/2008, n. 10
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TITOLO I - DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA |
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Art. 1 - Principi generali1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali. 2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare: a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali; b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale; |
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Art. 2 - Conferenza per la montagna |
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Art. 3 - Interventi di interesse interregionale1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi |
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Art. 3-bis Programma regionale per la montagna1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale: a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
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Art. 4 - Programma triennale di investimento1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi priorit |
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Art. 5 - Procedimento per l'accordo-quadro |
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Art. 6 - Programma annuale operativo (PAO) |
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Art. 7 - Partecipazione della società civile |
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TITOLO III - FINANZIAMENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
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Capo I - Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna |
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Art. 8 - Fondo regionale per la montagna1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). N20 2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse: |
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Art. 9 - Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi: a) fondo per le p |
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Art. 10 - Destinazione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna |
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Capo II - Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna |
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Art. 11 - Fondi per la montagna1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunità montane, attraverso i seguenti fondi: a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla reali |
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Art. 12 - Riparto e destinazione dei fondi1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri: a) sessant |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE |
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Art. 13 - Organizzazione dei servizi scolastici1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonché di opportunità formative nei percorsi di istruzione e formazione professi |
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Art. 14 - Coordinamento dei servizi di trasporto1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di propost |
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Art. 15 - Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, i |
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Art. 16 - Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del |
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Art. 17 - Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, amp |
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Art. 18 - Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani, la Comunità montana: a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della documentazione necessaria a |
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Art. 19 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale1. Le Comunità montane operano al fine della salvaguardia dell'identità culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema locale. |
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Art. 20 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico1. Le Comunità montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante |
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Art. 21 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori1. Ai fini dell'applicazione dell'artico |
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Art. 22 - Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 19991. Al comma 4 dell'articolo 54 della |
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Art. 23 - Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico1. I contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività d |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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Art. 24 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3-bis, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti. N4 2. N3 |
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Art. 26 - Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane1. Nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7-bis: |
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Art. 27 - Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali1. Nella legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regio |
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Art. 28 - Abrogazioni1. La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della mo |
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