Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 30/06/2008, n. 10, così recitava:

"2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto della natura economica delle spese da finanziare."

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