Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2016, n. 2-36/Leg., così recitava:

“Art. 22 (Sostituzione di specie) — 1. La sostituzione di specie, consistente nella semina o nel trapianto di altre specie e nell'eventuale taglio anche solo parziale della vegetazione forestale esistente, può essere autorizzata se le specie sostitutive sono in sintonia con l'ambiente e non pregiudicano la vegetazione circostante.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta è corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla sostituzione di specie, e riporta la superficie interessata, le specie presenti e sostitutive nonché le modalità di sostituzione. L'autorizzazione ha la validità di due anni.”

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