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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 29/12/2010, n. 23
L.R. Liguria 29/12/2010, n. 23
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/06/2011, n. 15
- L.R. 07/02/2012, n. 2
- L.R. 21/12/2012, n. 50
- L.R. 23/12/2013, n. 40
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Articolo 1 - (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010))1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 63/2009, R le parole: “31 |
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Articolo 5 - (Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)1. A far data dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 R (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni), nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito con modificazioni della legge 26 marzo 2010, n. 42, e comunque non oltre il “28 febbraio 2014” N3, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d’ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle |
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Articolo 7 - (Ulteriori modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico – edilizi) |
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Art. 8 - (Norme in materia di patrimonio regionale) |
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Articolo 12 - (Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)1. Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modifiche e integrazioni sono soppresse alla data del 1° maggio 2011. 2. Gli organi delle Comunità montane restano in carica fino al 30 aprile 2011 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali co |
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Articolo 13 - (Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense)1. La Giunta regionale è autorizzata ad iniziare le procedure previste dall’articolo 2 d |
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Articolo 18 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011. |
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19/12/2024
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