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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 13/08/1997, n. 33
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Finalità)1. La Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4 dello Statuto, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e |
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Articolo 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni inseriti nelle Comunità montan |
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Articolo 3 - (Fondo regionale per la montagna)1. È istituito il Fondo regionale per la montagna alla cui copertura si provvede: |
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Articolo 4 - (Modalità di attuazione degli interventi)1. Il Fondo di cui all'articolo 3 finanzia gli interventi previsti dalla presente legge e può finanziare altri interventi ricompresi "negli atti programmatori deg |
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Articolo 5 - (Attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20/1996 - individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio-economico) |
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Articolo 6 - (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei luoghi abitati della montagna, le Comunità montane possono concedere incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Tali agevolazioni possono consistere in contributi a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o c |
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"Articolo 6 bis - (Compendio unico)N3 1. Il compendio unico aziendale di cui all'articolo 5 bis della L. 97/1994, come introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la form |
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"Articolo 6 ter - (Superficie minima indivisibile)N3 1. La superficie minima indivisibile di cui all'artico |
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Articolo 7 - (Sistemazione idrogeologica)1. Le Comunità montane nell'esercizio delle funzioni di bonifica montana ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34 (soppressione dei Consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati), nonché della legge regional |
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Articolo 8 - (Piccole opere di manutenzione ambientale)1. Le Comunità montane, in applicazione dell'articolo 7 della legge 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale, rientranti nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 e riguardanti le proprietà agro-silvo-pastorali. |
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Articolo 9 - (Gestione del patrimonio forestale)1. Le Comunità montane, d'intesa con i Comuni, le Organizzazioni montane e gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione anche a fini economici del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione delle direttive e dei regolamenti della Unione Europea nonché della vigente normativa statale e regionale tramite: a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati; |
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Articolo 10 - (Azioni a tutela della zootecnia di montagna)1. Per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento della zootecnia nelle zone montane, le Comunità montane possono concedere contributi: a) ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'introduzione dei metodi dell'agricoltura biologica di cui al regolamento CE 2092/91, per un importo di lire 550.000 annue per ettaro di superficie foraggiera aziendale per un periodo massimo di cinque anni; b) ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'adeguamento delle aziende alle norme comunitarie in materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali, per i seguenti importi: 1) per gli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97: |
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Articolo 11 - (Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento delle spese notarili relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni. 2. Per ince |
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Articolo 12 - (Contributi per investimenti in agricoltura)1. Allo scopo di migliorare i servizi per le aziende agricole, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento per investimenti, riguardanti una pluralità di aziende agricole, per l'approvvigionamento idrico a fini irrigui e |
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Articolo 13 - (Tutela prodotti tipici)AbrogatoN2 |
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Articolo 14 - (Azioni a tutela dell'artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane)1. La Regione, unitamente alla individuazione delle attività artistiche o tradizionali in situ |
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Articolo 15 - (Trasporti pubblici e scolastici)1. Nei Comuni montani con meno di 5000 abitanti e nelle località abitate con meno di 500 abitanti comprese negli altri Comuni montani aventi più di 5000 abitanti, individuate dalla Regione, le Comunità montane, su delega dei Comuni, possono organizzare e gestir |
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Articolo 16 - (Organizzazione dei servizi scolastici)1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative, superiori e professionali, la Regione, in attuazi |
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Articolo 17 - (Sportello del cittadino e informatizzazione)1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone mo |
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Articolo 18 - (Interventi storico culturali)1. La Giunta regionale in collaborazione con le Province, le Comunità montane e gli Enti Parco promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale della montagna ligure, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed ad |
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Articolo 19 - (Servizi sociali)1. Le Comunità montane sono individuate ai sensi dell'articolo 11 della legge 97/1994 quali enti locali cui possono essere attribu |
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Articolo 20 - (Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali)1. La Giunta regionale provvede ad individuare i centri abitati aventi meno di 500 abitanti residenti |
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Articolo 21 - (Comitato regionale permanente per la montagna) |
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Articolo 22 - (Progetti pilota di carattere regionale) |
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Articolo 23 - (Relazione annuale sulle politiche per la montagna)1. Ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle |
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Articolo 24 - (Limiti nel cumulo dei contributi)1. I contributi che possono essere concessi in applicazione delle disposizioni della presente legge, |
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Articolo 25 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 11.356.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto cap |
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Articolo 26 - (Norma transitoria)1. Gli effetti degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 22 decorreranno dal giorno della pubblicazion |
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Articolo 27 - (Norme di prima applicazione)1. In sede di prima applicazione gli effetti del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20/1996, decorrono dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 26 della legge stessa. 2. In sede di prima appl |
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