Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 3 così recitava:

Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All’articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:

«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All’articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.».

3. L’articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

4. All’articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

4-bis. All’articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «l’offerta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il contratto».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”

Dalla redazione