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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. P.G.R. Piemonte 09/09/2003, n. 5/PET
Circ. P.G.R. Piemonte 09/09/2003, n. 5/PET
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[Premessa] |
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1. PREMESSACon la Legge Regionale 29.04.2003, n. 9, R la Regione Piemonte ha disciplinato il recupero dei fabbricati rustici esistenti ad uso abitat |
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2. FINALITÀ2.1 Gli obiettivi della legge (art. 1 L.R. 29.04.2003, n. 9), sono: - contenimento del consumo di suolo mediante l'utilizzo di spazi già disponibili nelle cost |
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3. DEFINIZIONE DI RUSTICO3.1 La legge (art. 2, L.R. 29.04.2003, n. 9) definisce rustici tutti i manufatti edilizi esistenti realizzati prima del 1° settembre 1967, delimitati da tamponamenti nei termini di cui al successivo capoverso 3.3, individuati a catasto nei termini di cui al successivo capoverso 3.4, anche se attualmente inutilizzati e/o in fase di avanzato degrado o se attualmente a servizio di attività agricole, o adibiti a funzioni accessorie alla residenza o ad altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenzi |
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4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI4.1 Il rustico può essere recuperato purché "esistente" alla data del 1° settembre 1967 e "legittimamente realizzato" (o, eventualmente, sanato con le procedure del condono edilizio o per accertamento di conformità nei termini di cui al successivo paragrafo 8) alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire l'8 maggio 2003. 4.2 Il rustico, come si evince da disposizioni contenute all'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, può essere recuperato purché sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, e siano reperite le quote di parcheggio privato ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 R e successive modifiche ed integrazioni, e di parcheggio pubblico ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. I parcheggi sia privati che pubblici, nel caso in cui non possano essere motivatamente reperiti sul lotto di pertinenza, possono essere individuati all'esterno del |
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5. MODALITÀ D'INTERVENTO5.1 L'intervento di recupero dei rustici deve avvenire con le modalità prescritte all'articolo 4, perseguendo il contenimento dei consumi energetici ed osservando la normativa sulle barriere architettoniche, nel rispetto dei caratteri tipizzanti del fabbricato. Il progetto quindi deve prevedere idonee opere di isolamento termico, conformi alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti ed alle norme di legge sugli impianti tecnologici e sul contenimento dei consumi energetici. L'istanza edilizia deve, pertanto, contenere la documentazione ordinariamente richiesta dai Comuni per gli interventi edilizi sugli edifici esistenti. Altra condizione necessaria &egr |
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6. ONEROSITÀ DELL'INTERVENTO (art. 5, L.R. 29.04.2003, n. 9)6.1 Indipendentemente dall'entità, gli interventi edilizi diretti al recupero dei rustici a fini abitativi sono classificati quali restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 56/77 e s.m.i; gli interventi sono soggetti al rilascio di permesso di costruire oneroso. Il contributo di costruzione, previsto dall'art. 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 R "Testo unico delle disposizioni legislative e |
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7. DEROGHE ALLE NORME7.1 Il recupero è realizzabile: 1) in deroga agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle regolamentazioni locali vigenti o adottate; |
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8. SANATORIA ABUSIVISMO8.1 Come ampiamente specificato nei precedenti paragrafi, la legge non consente alcun tipo di effetto sanante di opere realizzate abusivamente nei rustici per la cui regolarizzazione continuano ad applicarsi, immutati, i vigenti disposti in materia. Sono recepite nello stato di fatto esistente alla data dell'8.5.2003, tutte le opere per le quali è già stat |
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9. ADEMPIMENTI COMUNALI9.1 Le norme della legge regionale n. 9/2003 sono immediatamente operative, considerato il carattere di deroga che rivestono nei confronti degli strumenti urbanistici, e non richiedono preliminari particolari adempimenti comunali. Va comunque sottolineato che la legge riconosce ai Comuni un'ampia facoltà di escludere l'applicazione della legge su tutto, o su parte del territorio comunale. La ragione della disposizione va ricercata nel fatto che molte Amministrazioni hanno, nei Piani Regolatori, indagato e disciplinato la materia del recupero dei rustici in termini che possono essere considerati più aderenti alle esigenze locali di q |
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