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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2016, n. 804
Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2016, n. 804
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATE: - L’art 5 bis della l.r. n. 29/1983 R, recante “Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari,” così come modificato dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare: 1) il c. 1, che, innovando il sistema previgente, disciplina il regime autorizzatorio da applicare nelle zone sismiche e prevede, nell’ottica di un più efficace svolgimento delle funzioni in materia da parte delle Provincie e della Città Metropolitana, l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento che individui: a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; |
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Allegato 1 - Modifiche all’elenco degli interventi esclusi dall’ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/83 e succ. mod. e int. di cui alla D.G.R. 1184/2013Premessa Come noto la l.r. n. 29/83 R sulla disciplina dell’attività edilizia in zone sismiche, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. n. 50/2012 R, prevede che nelle zone classificate che ricadono all’interno dei comuni indicati nell’allegato1 N1 alla legge n. 50/2012 R, l’avvio dei lavori, sia di nuova edificazione sia sul patrimonio edilizio esistente, sia subordinato al rilascio dell’ autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001. Il regime autorizzativo ammette, peraltro, all’articolo 5bis della citata l.r. 29/83 R, nell’ottica della semplificazione della gestione amministrativa e dell’efficacia dell’esercizio delle funzioni in materia delegate alle Province ai sensi dell’articolo 8, la possibilità che la Giunta regionale individui tipologie di interventi e di opere, che, per caratteristiche e dimensioni, siano qualificabili privi di rilevanza per l’incolumità pubblica ai fini sismici e, come tali, possano essere esclusi dall’ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/1983 R e, di conseguenza, non soggetti all’autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/2001 R. In particolare ai sensi dell’articolo 5bis la Giunta regionale provvede all’individuazione: a) degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché di quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; b) dei casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo; c) di ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio regionale nell’applicazione delle procedure di cui alla presente legge. Con D.G.R. 1184/2013 R la Giunta Regionale ha provveduto ad una prima individuazione degli interventi di cui alla lett. a) e b) del c. 1 dell’art. 5 bis. Nell’applicazione dei disposti della suddetta D.G.R. 1184/2013 R sono emerse alcune disuniformità relative a tipologie costruttive simili e ai limiti dimensionali individuati. Al fine di risolvere tali problematiche si è proceduto, anche a seguito di incontri svolti con rappresentanti delle Provincie di Imperia e La Spezia e degli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Liguria, ad individuare alcun limitate modifiche alla elencazione di cui alla D.G.R. 1184/2013 R, riportate nel seguito. Si ricorda che gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, come tali, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti ad autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori.
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Allegato 2 - Elenco degli interventi esclusi dall’ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/1983 e succ. mod. e int. coordinato con le modifiche di cui all’allegato 1A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (ART. 5 BIS C. 1 LETT. A) L.R. 29/83 1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 bis, c. 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 R e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). 2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche. B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA (ART. 5 BIS C. 1 LETT. A L.R. 29/83) 1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza utile interna inferiore a 2,70 m, non soggette ad uso abitativo ed alla presenza continuativa di persone e non stabilmente fissate al suolo; 2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiore ai 20 m2 e di altezza inferiore ai 3 m; 3) piscine interrate scoperte con altezza dei muri di perimetro della vasca, compresa la fondazione, inferiore a 3,00 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli (suscettività al dissesto molto elevata e elevata, Pg4, Pg3a e Pg3b) come definite dalla pianificazione di bacino vigente ferma restando la prevalente disciplina dei Piani; |
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