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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 30/09/2013, n. 1184
Deliberaz. G.R. Liguria 30/09/2013, n. 1184
Deliberaz. G.R. Liguria 30/09/2013, n. 1184
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 05/08/2016, n. 804
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATE: - la l.r. n. 29/1893 R, recante Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, gli artt. 5bis e 6bis, che, innovando il sistema previgente, disciplinano il regime autorizzatorio da applicare nelle zone classificate a bassa sismicità, che ammette, altresì, nell’ottica di una gestione più efficiente delle funzioni in materia, l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento che individui: a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; b) i casi in cui le varia |
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Allegato 1 - Prima individuazione, ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. n. 29/1983 e succ. mod. ed int., degli interventi non soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001Premessa Come noto la l.r. n. 29/83 R sulla disciplina dell’attività edilizia in zone sismiche, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. n. 50/2012 R, prevede che nelle zone classificate a bassa sismicità (zone 2), che ricadono all’interno dei comuni indicati nell’allegato 1 N17 alla legge n. 50/2012, l’avvio dei lavori, sia di nuova edificazione sia sul patrimonio edilizio esistente, sia subordinato al rilascio dell’ autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001 R. Il nuovo regime autorizzativo ammette, peraltro, all’articolo 5bis della citata l.r. 29/83, nell’ottica della semplificazione della gestione amministrativa e dell’efficacia dell’esercizio delle funzioni in materia delegate alle Province ai sensi dell’articolo 8, la possibilità che la Giunta regionale individui tipologie di interventi e di opere, che, per caratteristiche e dimensioni, siano qualificabili privi di rilevanza per l’incolumità pubblica ai fini sismici e, come tali, possano essere esclusi dall’obbligo dell’autorizzazione prevista dall’articolo 6bis. In particolare ai sensi dell’articolo 5bis la Giunta regionale provvede all’individuazione: a) degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché di quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; b) dei casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo; c) di ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge. Con il presente provvedimento la Regione, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di costruzioni in zone sismiche, in applicazione del disposto dell’articolo 5bis della l.r. n. 29/83 ha, pertanto, individuato, di concerto con le province delegate all’esercizio delle funzioni, gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica nonché le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale. Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, come tali, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti ad autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori. A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (ART. 5 BIS C. 1 LETT. A) L.R. 29/83) 1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 bis, c. 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni); |
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