Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 04/08/2022, n. 10, così recitava:

"Art. 16 - Spese per l'istruttoria

1. Chi richiede il rilascio di una concessione di coltivazione di giacimenti minerari è tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura prevista con deliberazione della Giunta provinciale."

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