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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 10/10/1990, n. 287
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- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 06/03/2006, n. 68 (L. 24/03/2006, n. 127)
- L. 05/03/2001, n. 57
- D. Leg.vo 25/02/2000, n. 67
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
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Titolo I - NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE |
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Art. 1 - Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si a |
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Art. 2 - Intese restrittive della libertà di concorrenza1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similar |
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Art. 3 - Abuso di posizione dominante1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazion |
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Art. 4 - Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comport |
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Art. 5 - Operazioni di concentrazione1. L'operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o |
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Art. 6 - Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione d |
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Art. 7 - Controllo1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civileR ed inoltre in presenza di diritti, |
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Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio legale1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero op |
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Art. 9 - Autoproduzione1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della g |
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Titolo II - ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO |
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Capo I - ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' |
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Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma. 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. N6 3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TF |
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Art. 11 - Personale della Autorità1. N11 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione |
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Capo II - POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE |
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Art. 12 - Poteri di indagine1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3. |
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Art. 13 - Comunicazione delle intese1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'art. 14 entro centoventi giorni |
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Art. 14 - Istruttoria1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa. N35 2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria, entro un termine ragionevole e indicato nella richiesta. Tali richieste di informazioni sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. L'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie comprende le informazioni accessibili ai destinatari della richiesta. N35 2-bis. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante di un'impresa o di un'associazione di imprese, un rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona fisica se tali rappresentanti o tali persone fisiche possono essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. N36 2-ter. L'Autorità può disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. N36 2-quater. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni di imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni possono: |
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Art. 14-bis - Misure cautelari1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza |
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Art. 14-ter - Impegni1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anti |
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Art. 14-quater. - Procedura di transazione1. Nel corso dell’istruttoria aperta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, l’Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. 2. L’Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: |
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Art. 15 - Diffide e sanzioni1. Se, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della presente legge, l'Autorità ravvisa un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione è già cessata, ne vieta la reiterazione. A tal fine l'Autorità può imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, l'Autorità opta per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità. N14 1-bis. Tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'u |
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Art. 15-bis - Non applicazione delle sanzioni1. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta con proprio provvedimento generale un programma di trattamento favorevole che definisce i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata o ridotta per le imprese che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti. 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, per |
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Art. 15-ter - Riduzione delle sanzioni |
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Art. 15-quater - Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole1. Per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio dell'Autorità, sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrità della sua indagine; b) cooperare in modo genuino, integralmente, |
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Art. 15-quinquies - Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole1. Le dichiarazioni legate a un programma di tr |
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Art. 15-sexies - Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni1. Le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, se lo richiedono, per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorità, in modo che il richiedente raccolg |
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Art. 15-septies - Domande semplificate1. L'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, presentando una domanda completa o richiedendo un numero d'ordine, può presentare all'Autorità una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi più di tre Paesi membri come territori interessati. 2. La domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi: a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente; |
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Capo II-bis. - Assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza |
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Art. 15-octies - Cooperazione investigativa1. Fatto salvo l'articolo 14, comma 2-octies, l'Autorità può esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 14 in nome e per conto di altre autorit |
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Art. 15-nonies - Richieste di notifica1. L'Autorità, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea formulata in relazione all'applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE, notifica ai destinatari sul territorio nazionale: |
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Art. 15-decies - Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora1. L'Autorità, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono |
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Art. 15-undecies - Procedura di cooperazione1. L'Autorità dà esecuzione alle richieste di cui agli articoli 15-nonies, comma 1, e 15-decies, commi 1 e 2, senza indebito ritardo, sulla scorta di uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione. 2. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi: a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione; b) un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti; c) un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione; |
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Art. 15-duodecies - Competenza e legislazione applicabile1. Le controversie rientrano nella competenza degli o |
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Capo III - POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE |
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Art. 16 - Comunicazione delle concentrazioni1. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. N16 1-bis. L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rile |
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Art. 16-bis. - Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al presente capo, l’Autorità può in ogni momento richiedere a i |
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Art. 17 - Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'art. 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentra |
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Art. 18 - Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'art. 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'art. 6, ne vieta l'esecuzione. |
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Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'art. 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 de |
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Capo IV - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Art. 20 - Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria1. N17 2.- 3. N18 04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza. N19 4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Auto |
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Titolo III - POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA' |
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Art. 21 - Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamen |
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Art. 21-bis - Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro |
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Art. 22 - Attività consultiva1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportu |
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Art. 23 - Relazione annuale1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precede |
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Art. 24 - Relazione al Governo su alcuni settori1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un |
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Titolo IV - NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE |
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Art. 25 - Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell' |
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Art. 26 - Pubblicità delle decisioni1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16,18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consi |
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Titolo V - NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI |
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Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 31 - Sanzioni1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni cont |
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Art. 31-bis - Termini di prescrizione1. I termini di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni o di penalità di mora da parte dell'Autorità a norma della presente legge sono interrotti per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorità nazionali garanti della |
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Art. 31-ter - Accesso al fascicolo1. L'accesso a dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis o alle proposte di transazione, ove previste, è concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Ai fini della presente legge, per proposta di transazione si intende la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza dell'Unione europea, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilità in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'a |
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Art. 31-quater - Interazione tra le domande di non applicazione delle sanzioni e le sanzioni imposte alle persone fisiche1. Non sono punibili gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale delle imprese, che in relazione alla partecipazione a un cartello segreto hanno commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 353, 353-bis, 354 e 501 del Codice penale, se: |
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Art. 32 - Copertura finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliard |
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Art. 34 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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24/12/2024
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