Deliberaz. G.R. Puglia 26/07/2016, n. 1162 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Puglia 26/07/2016, n. 1162

Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’ art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni.
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Testo del provvedimento


L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Assetto del Territorio riferisce quanto segue:


PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 1435 del 2.08.2013 pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 la Giunta Regionale ha adottato il PPTR ai sensi dell’art. 2 co 4. della LR 20/2009;

- il PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione;

- con Deliberazione n. 1598 del 03.09.2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30.09.2013, la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito http:/www.paesaggio.regione.puglia.it fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il 6 novembre 2013;

- A seguito dell’adozione del Piano sono state formulate/formalizzate diverse osservazioni da parte di Comuni, anche per il tramite dell’Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, che hanno chiesto una articolazione delle Misure di Salvaguardia, Transitorie e Finali di cui al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione che, in base al principio di economicità e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, tenesse maggiormente in conto, nella fase di adozione del PPTR, dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) -, approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000, e i connessi procedimenti autorizzativi e di adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale;

- a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la Regione ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del 02/08/2013 poi discussa e condivisa, come riportato nel Documento denominato “Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell’intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007” sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013;

- con Deliberazione n. 2022 del 29 ottobre 2013 “Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all’elaborato 4.4.1”, pubblicata sul BURP n. 145 del 06-11-2013, la Giunta regionale ha adottato dette modifiche, con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni fino al 30.12.2013;

- con Deliberazione n. 2610 del 30.12.2013 pubblicata sul BURP n. 19 del 12-02-2014, la Giunta Regionale ha approvato l’”atto di indirizzo relativo all’istruttoria delle osservazioni presentate a norma dell’art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica” e delle conseguenti modifiche al PPTR da effettuarsi a valle del recepimento” anche al fine di condividere alcuni criteri guida del piano e rendere coerenti le scelte dello stesso con gli strumenti di pianificazione regionali vigenti;

- risultano pervenute n. 2453 Osservazioni, escludendo nel conteggio le integrazioni, i duplicati e le richieste di informazioni; di queste 2068 sono arrivate via pec (pari all’84,3% del totale) e 385 in formato cartaceo. Tutte sono state raccolte e organizzate in un apposito data base;

- le Osservazioni pervenute entro il 30.12.2013, termine previsto dall’art. 2, comma 4 della LR 20/2009, sono 1802 (pari al 73,5%), quelle ricevute dopo detta data sono 651. Considerando il principio della massima condivisione e trasparenza, nonché al fine di accogliere il contributo conoscitivo di quanti ne hanno fatto richiesta, tutte le osservazioni sono state oggetto di specifica istruttoria, sia quelle pervenute nei termini indicati dall’art. 2, comma 4, della LR 20/2009 che quelle pervenute dopo detti termini, considerati non perentori.

- si è ritenuto quale termine ultimo al fine della ricevibilità delle osservazioni il giorno 5.12.2014, ossia la data della seduta nella quale la V Commissione consiliare ha espresso il parere di cui all’art. 2, comma 5, della LR n. 20/2009, esaminando anche gli emendamenti al Piano suggeriti dalla istruttoria delle osservazioni, nonché al fine di garantire i tempi tecnici per la sottoscrizione dell’accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo di cui all’art. 143 co. 2 del Codice dei BBCC (Dlgs 42/2004), nonché della successiva elaborazione della DGR di approvazione del Piano di cui all’art. 2, comma 6, della LR n. 20/2009.

- è stata effettuata congiuntamente al Ministero dei BBCC la istruttoria delle osservazioni pervenute e sono state apportate modifiche al Piano condivise negli incontri del Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui alla DGR n. 556 del 10 settembre 2012, svolti nelle giornate del 24/11/2014, 30/11/2014 e 07/12/2014 i cui verbali sono agli atti del Servizio Assetto del Territorio.

- Tutti gli elaborati cartografici del Piano sono stati revisionati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, mentre lo strato dei pascoli è stato revisionato non solo a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, ma anche utilizzando ortofoto digitali più aggiornate ed una più accurata ricognizione. Relativamente alla stessa componente, si segnala che le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 66 erano già state oggetto di modifica con la DGR 2022 del 29.10.2013 che limitava l’applicazione delle stesse solo nelle zone territoriali omogenee a destinazione rurale (co. 5).

- è stata disposta la pubblicazione sui siti internet paesaggio.regione.puglia.it e sit.puglia.it di ciascuna osservazione con l’istruttoria e il relativo esito motivato.

- con Delibera n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

- ai sensi dell’art. 143, comma 2 del Codice, è stato sottoscritto il giorno 16.01.2015 l’Accordo fra la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; esso stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’art. 141 bis;

- detto Accordo all’art. 3, co. 3 ribadisce che, ai sensi del co. 2 dell’art. 8 della I.r. n. 20/2009, “L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale”;

- l’art. 108, co. 3 delle NTA del PPTR stabilisce che “gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR, dandone adeguata informazione a cura della Regione”;

- l’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR stabilisce che “gli esiti delle istanze accolte sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione”;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” prevede:

1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR

2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l’errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell’art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:

a) i beni paesaggistici di cui all’art. 142 del DIgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;

b) i Decreti Ministeriali di cui all’art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;

c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.

3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- alla data del 19.07.2016, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, risultano pervenute presso la Sezione Assetto del Territorio n. 60 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR a causa di errate localizzazione e perimetrazioni di cui:

a) alla data del 31.12.2015 è stato concluso il procedimento istruttorio di n. 13 istanze e le relative modifiche ed integrazioni sono state approvate con DGR, n. 240 del 08 marzo 2016;

b) alla data del 19.07 2016 è stato concluso il procedimento istruttorio di ulteriori 29 istanze;

c) tutte le istanze pervenute sono in atti presso la stessa Sezione Assetto del Territorio e sono in corso di pubblicazione sul sito paeasaggio.regione.puglia.it;

d) la Sezione Assetto del Territorio, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta, idonea a dimostrare l’errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell’art. 104, ha accolto favorevolmente, in parte o in toto, n. 18 istanze delle ulteriori n. 29 istanze di cui si è concluso il procedimento istruttorio, e nello specifico: istanze di cui all’art. 104 co. 2- lettera a):

1. nota Pec del 23 giugno 2016, segnalazione da parte del Corpo forestale dello Stato, della mancata ricognizione da parte del PPTR di alcune aree boscate, localizzate nei territori dei comuni di Noci e di Putignano, individuate mediante coordinate topografiche. Dopo attenta istruttoria da parte degli uffici regionali, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIBACT, su 125 siti segnalati sono stati ritenuti coerenti con i contenuti dell’art. 142, lettera g) solo 63 localizzazioni che sono state prontamente cartografate su CTR e proposte ad integrazione della ricognizione del PPTR.

Il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 19/09/2012, convocato il giorno 19 maggio 2016, dopo aver preso visione delle aree interessate, ha preso atto delle rettifiche proposte e condiviso di aggiornare gli elaborati del Piano ai sensi dell’art. 104 comma 3 delle NTA del PPTR con Delibera di Giunta e dando adeguata pubblicità alle rettifiche apportate.;

2. nota prot. del 11/09/2015, richiesta di rettifica attraverso l’inserimento tra i beni ex art. 142 lett. g) di area a Bosco al Fg. n. 145 ptc. n. 36 nel comune di Andria. Si inserisce la p.lle n. 36 del Fg. n. 145 del comune di Andria dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR;

3. nota del 29/06/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Statte Fg. 21 particelle 307, 369, 367, 365, 36, 28; Statte Fg. 39 particelle 11, 14, 34, 70, 72, 77, 79, 84, 109, 116, 117, 118, 124, 150, 151, 152, 153; Crispiano Fg. 113 particelle 2, 43, 17; e per lo strato delle “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” nel Comune di Grottaglie Fg. 3 particelle 6, 9 . Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei Boschi per le p.lle n. 118 Fg. 39 del Comune di Statte e per parte della part. 17 Fg. 113 del Comune di Crispiano e l’esclusione delle particelle 6 e 9 Fg. 3 del Comune di Grottaglie dallo strato della componente “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”;

4. nota prot. n. 11143 del 20/11/2015, richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene i suoli individuati al Fg. n. 174 particelle n. 74, 75, 76, 77, 87, 475, 477, 481 del Comune di Martina Franca. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei Boschi per la particella 479 del Fg. 174 del Comune di Martina Franca;

5. nota del 27/10/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Lecce al Fg 236, particelle 136, 292, 293. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei Boschi per la particelle 136, 292, 293 del Fg. 236 del Comune di Lecce;

6. nota del 31/08/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Comune di Martina Franca al Fg 153, particelle 28, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 16, 29, 105, 96, 258, 299, 27, 200, 247, 342, 409 e 19. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei Boschi per le particelle 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14 16, 29, 105, 96, 258, 299, 27, 200, 247, 342, 409 e 19 del fg. 153 del comune di Martina Franca;

7. nota prot. n. 1096 del 08/02/2016, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Comune di Martina Franca particelle 465, 225, 226, 116, 76, 92 del fg. 111. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei Boschi per le particelle part. 465, 225, 226, 116 del fg. 111 del Comune di Martina Franca;

8. nota del 15/02/2016, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Comune di Crispiano al Fg 74, particelle 71 e 357. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei Boschi per la particella 357 e parte della particella 71 del fg. 74 del Comune di Crispiano;

così come previsto per i casi di cui all’art. 104, lettera a) la Regione, verificata la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione dei beni paesaggistici e sottoscritti con verbale del 23.09.2010, ha trasmesso l’esito delle istruttorie al MiBACT, Direzione regionale e Direzione Generale, nonché ai Comuni interessati;

decorsi i trenta giorni dalla ricezione delle stesse da parte del Ministero senza che questi abbia comunicato motivi ostativi l’esito delle istruttorie si ritiene confermato.

istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera b):

9. nota n. ID 25319 del 21/01/2016 del comune di Castellana Grotte “Richiesta di adeguamento e revisione ai sensi dell’art. 104 delle N.T.A. del P.P.T.R. di un’area compresa nel territorio del Comune di Castellana Grotte: “Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante una zona sita nel Comune di Castellana Grotte (D.M. 1 agosto 1985 - pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/1986 - PAE0118) poiché non conforme, in quanto lo stesso DM non individua alcuna nuova area ma si limita a integrare con prescrizioni temporanee, in attesa dell’emanazione di una adeguata e definitiva disciplina d’uso mediante piano paesistico regionale, la Delibera di Giunta Regionale del 14/11/1983 pubblicata sulla G.U. n. 38 del 08/02/1984 e relativa al PAE0005. Si riporta la nota istruttoria Prot. n. A00_145_01274 del 11/02/2016 della Sezione Assetto del Territorio, inviata al Comune di Castellana Grotte e alla Direzione Generale e Regionale del MiBACT:

Nella istanza si fa presente che:

A seguito di verifica e confronto dell’elaborato cartografico (elemento n. 456) del P.P.T.R. Sistema delle tutele - 6.3 Struttura antropica e storico-culturale - 6.3.1 Componenti culturali e insediative (a !legato n. 1), con gli atti in possesso di questo Comune, si è potuto riscontrare che risultano individuate n. 2 aree di notevole interesse pubblico, tra loro contigue, identificate con i seguenti codici di riferimento regionale:

1. PAE0005 - D.M. 14/11/1983 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Costellano Grotte istituito ai sensi della L 1497 e pubblicato sulla G.U. n. 38 del 08/02/1984, estesa per una superficie pari a 0,805 km2 (allegato n. 2);

2. PAE0118 - D.M. 01/08/1985 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante una zona sito nel Comune di Castellana Grotte istituito ai sensi della L 1497 e pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/1986, estesa per una superficie parlo 0,’024 km2 (allegato n. 3).

Mentre la prima area di notevole interesse pubblico risultava già nota a questo Comune in quanto riferita alla delimitazione riportata in verde su apposita planimetria catastale, la seconda risultava sconosciuta e non perimetrata in alcuna planimetria approvata.

Difatti il D.M. 01/08/1985 “Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante una zona sita nel Comune di Castellana Grotte11 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/1986, cui il PAE0118 si riferisce, non decreta l’individuazione di alcuna nuova area ma si limita a integrare, nella parte del dispositivo, la Delibera di Giunta Regionale del 14/11/1983 pubblicata sulla G.U. n. 38 del 08/02/1984.

Pertanto si chiede, ai sensi dell’art. 104 delle N.T.A. del P.P.T.R. la rettifica dell’elaborato con l’eliminazione della perimetrazione di cui al PAE0118, qualora la stessa non faccia riferimento a specifica previsione di legge e a perimetrazione disposta con apposito atto deliberativo di Enti preposti.

Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR e gli opportuni approfondimenti effettuati da codesto ufficio, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIBACT, si ritiene che l’area di cui trattasi è stata introdotta senza che il D.M. 01/08/1985 ne facesse il ben più minimo riferimento. Infatti il DM, riferendosi a quanto delimitato e decretato con il D.M. 14/11/1983 — PAE0005, detta alcune prescrizioni d’uso temporanee e valide sino al 31 dicembre 1985 per la salvaguardia dell’area tutelata. Tutto ciò in attesa dell’emanazione di una adeguata e definitiva disciplina d’uso mediante piano paesistico regionale.

Dagli approfondimenti effettuati in sede di istruttoria è risultato che l’errata introduzione dell’ampliamento dell’area tutelata è dovuta all’incorretta interpretazione di un verbale della “Commissione provinciale di Bari per la tutela delle bellezze naturali ex lege 1497/’39 del 15 luglio 1989 nel quale si proponeva l’ampliamento del vincolo istituito con D.M. 14/11/1983, allegato al fascicolo inerente il D.M. 01/08/1985. Infatti nel verbale si approva la proposta di ampliamento del vincolo alle particelle n. 124, 398, 80, 81, 393, 394, 395 e 94 del Fg. n. 26 e si “propone di promuovere presso i competenti organi statali e regionali l’interessamento che l’importanza della questione richiede.” Al termine della discussione, tra l’altro, essendosi allontanato uno dei componenti della Commissione, il Presidente “venuto meno il numero legale previsto dall’art. 5 del R.D. n. 1357 del 03/06/1940.... dichiara chiusa la seduta”.

A tale proposta non è seguita alcuna Dichiarazione di notevole interesse pubblico contenente l’ampliamento dell’area sottoposta a tutela. Perciò si accoglie l’istanza di stralciare l’ampliamento dell’area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.G.R. del 14/11/1983 erroneamente riportata nella scheda PAE0118 e nelle cartografie riguardanti la ricognizione dei B. P. di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 del PPTR.”

così come indicato dall’art. 104 co.2 lett. b) il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012, convocato il giorno 11 novembre 2015, ha condiviso la nota istruttoria Prot. n. A00_145_01274 del 11/02/2016 della Sezione Assetto del Territorio e preso atto della rettifica della ricognizione del DM 1 agosto 1985 - “Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante una zona sita nel Comune di Castellana Grotte (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/1986 - PAE0118), “ribadendo la necessità di aggiornare la relativa scheda PAE0118 che, sottoscritta dalla Regione e dal Ministero (Segretariato regionale del MiBACT), va approvata con atto regionale e sottoposta alle relative procedure di pubblicità mediante avviso sul Bollettino Ufficiale e pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web della regione e della provincia, secondo la procedura di cui all’art. 104 co.3”;

10. nota n. ID 25286 del 21/01/2016 del comune di Tricase “Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Tricase (D.M. 26 marzo 1970 pubblicato in G.U. n. 121 del 13/05/1970 — PAE0080) poiché non conforme, nella esclusione del Centro Abitato, alle prescrizioni del DM 26 marzo 1970. Si riporta la nota istruttoria Prot. n. A00_145_01275 dell’11/02/2016 della Sezione Assetto del Territorio, inviata al Comune di Tricase e alla Direzione Generale e Regionale del MiBACT:

- “Ai sensi dell’art.17 della L. n°765/1967 (“Legge Ponte”), e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 ottobre 1967, n°3210, avente ad oggetto “Istruzione per l’applicazione della L. n°765/1967 recante modifiche ed integrazioni della Legge Urbanistica n°1159/1942”, il Comune di Tricase, in data 11 ottobre 1969 con Deliberazione di Consiglio Comunale n°40 avente ad oggetto “Delimitazione perimetro centro urbano di Tricase e frazioni” ha delimitato il perimetro del centro abitato, sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Sopraintendenza competente. ... la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 ottobre 1967, n°3210 indicava l’iter procedurale da seguire, stabilendo testualmente che “ i Comuni dovranno formulare la proposta di perimetrazione da sottoporre al provveditorato delle opere pubbliche il quale sentita la soprintendenza ai monumenti, esprimerà il proprio avviso, suggerendo eventualmente modifiche. Dopo di che il Comune adotterà la relativa delibera consigliare , motivando il proprio dissenso dai pareri dei predetti organi statali, nel caso in cui ritenga di non aderire alle modifiche richieste dagli organi stessi. ... ai sensi della circolare sopra citata, il Comune di Tricase con Deliberazione di Consiglio Comunale n°40 in data 11 ottobre 1969, presa visione delle modifiche proposte dalla sezione urbanistica del provveditorato Regionale 00.PP. di Bari, nonché della Soprintendenza ai monumenti di Bari, giusta nota prot.n°18575 del 30 agosto 1968, considerato che lo stato di fatto non consentiva di uniformarsi alle delimitazioni proposte da detta Sezione Urbanistica, ovvero argomentando nel testo della delibera i motivi ha deliberato di approvare in via definitiva la deliberazione del perimetro indicata con linea rossa continua nella allegate planimetrie, redatte dal Locale Ufficio Tecnico, facenti parte integrante della delibera stessa”.

- “Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR e gli opportuni approfondimenti effettuati da codesto ufficio, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIBACT, si ritiene che l’area di cui trattasi è stata delimitata non tenendo conto della perimetrazione del Centro Abitato così come effettivamente deliberato dal C. C. in data 11 ottobre 1969.

Si fa presente che detta esclusione, infatti, è chiaramente descritta nel decreto secondo la seguente dicitura: “.. lambisce verso est il territorio comunale di Tricase, che vi rimane escluso per tutta la ampiezza della perimetrazione stabilita dall’amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765.” Nella ricognizione del PPTR, per individuare la porzione di territorio comunale da escludere dalla perimetrazione del vincolo è stata assunta la coeva cartografia di delimitazione del Perimetro Urbano vidimata dal Provveditorato delle 00. PP. per la Puglia la quale riportava due delimitazioni, una tracciata in colore rosso ed un’altra tracciata in colore verde. Dagli atti allegati alla cartografia si evinceva che la delimitazione in rosso era quella proposta dal Comune e quella in verde era quella approvata dal Provveditorato. Per delimitare l’area esclusa dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico il PPTR ha assunto la delimitazione in verde proposta dal Provveditorato.

L’istanza di rettifica invece dimostra che la delimitazione approvata con Delibera Consigliare, nel pieno delle proprie prerogative istituzionali e in dissenso con la proposta di modifica del Provveditorato, sia quella riportata con colore rosso sulla cartografia di cui sopra.

Perciò si accoglie l’istanza di riperimetrazione dell’area interessata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di che trattasi, come correttamente esplicitata dal testo del decreto e si propone escludere dall’area tutela la delimitazione del perimetro urbano deliberato dal CC. in data 11 ottobre 1969 e riportata con colore rosso sulla cartografia allegata.”

così come indicato dall’art. 104 co.2 lett. b) il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012, convocato il giorno 11 novembre 2015, ha condiviso la nota istruttoria Prot. n. A00_145_01275 del 11/02/2016 della Sezione Assetto del Territorio e preso atto della rettifica della ricognizione del DM 26 marzo 1970 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Tricase (PAE0080) “ribadendo la necessità di aggiornare la relativa scheda PAE0080 che, sottoscritta dalla Regione e dal Ministero (Segretariato regionale del MiBACT), va approvata con atto regionale e sottoposta alle relative procedure di pubblicità mediante avviso sul Bollettino Ufficiale e pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web della regione e della provincia, secondo la procedura di cui all’art. 104 co.3”;

11. in sede di copianificazione per la redazione del PUG, ai sensi dell’art. 97, co. 5 delle NTA del PPTR, è stato verificato un piccolo erre.re nella delimitazione effettuata in sede di ricognizione dal PPTR riguardante il D.M. 31 ottobre 1966: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello angioino e l’abitato di Lucera” - PAE0025 e PAE0103. Il D.M. era accompagnato da due cartografie vidimate di cui una a scala più grande, di inquadramento territoriale, ed una di dettaglio dell’area urbana.

La cartografia di dettaglio nella parte relativa alla delimitazione della Piazza Matteotti ingloba un’area relativamente più ampia di tessuto urbano rispetto a quanto apprezzabile nell’altra cartografia. Si è proceduto, quindi, a correggere in ampliamento la delimitazione dell’area tutelata.

Così come indicato dall’art. 104 co.2 lett. b) il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012, convocato il giorno 11 novembre 2015, ha condiviso l’istruttoria della Sezione Assetto del Territorio e preso atto della rettifica della ricognizione del DM 26 marzo 1970 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello angioino e l’abitato di Lucera” - PAE0025 e PAE0103” ribadendo la necessità di aggiornare la relativa scheda PAE0080 che, sottoscritta dalla Regione e dal Ministero (Segretariato regionale del MiBACT), va approvata con atto regionale e sottoposta alle relative procedure di pubblicità mediante avviso sul Bollettino Ufficiale e pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web della regione e della provincia, secondo la procedura di cui all’art. 104 co.3”;

istanze di cui all’art. 104, co. 2 — lettera c):

12. nota del 23/11/2015 e pec del 02/03/2016, richiesta di rettifica per errata perimetrazione dei “Prati e pascoli naturali” del Comune di Cassano delle Murge individuati in catasto al Fg. n. 55 part. n. 82 e 169. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei “Prati e pascoli naturali” attraverso l’esclusione di parte delle particelle 169 e 82 del Fg. n. 55 del Comune di Cassano delle Murge;

13. nota del 21/12/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione dei “Prati e pascoli naturali” nel Comune di Carpignano Salentino individuati in catasto Fg. n. 36 part. n. 24, 35, 36, 116, 118 e 120. Si accoglie la richiesta di esclusione dallo strato dei “Prati e pascoli naturali” attraverso l’esclusione di tutto o parte delle particelle 116, 118, 120, 24, 35 e 36 del Fg. n. 36 del Comune di Carpignano Salentino;

14. nota Prot. n. 1099 del 08/02/2016, istanza di rettifica per errata localizzazione di UCP — Testimonianze della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto riguardante l’immobile individuato in catasto al Fg. n. 76 p.lla n. 255 del Comune di Carovigno, Mass. Colacurto, in quanto privo di interesse storico e paesaggistico. Si esclude dalla componente UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa del Sistema delle Tutele del PPTR l’immobile individuato in catasto al Fg. n. 28 p.lla n. 524-525 del Comune di Carovigno;

15. nota Pec n. ID 25452 del 26/01/2016 - “Osservazioni pptr - applicazione art. 104 - Ditta Renzulli Matteo”, istanza di rettifica per errata localizzazione di UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto riguardante l’immobile individuato in catasto al Fg. n. 23 p.lla n. 55 del Comune di Poggio Imperiale, Mass. Pansa, in quanto privo di interesse storico e paesaggistico oltre che con volte e murature portanti crollate o pericolanti. Si esclude dalla componente UCP-Testimanianze della stratificazione insediativa del Sistema delle Tutele del PPTR l’immobile individuato in catasto al Fg. Fg. n. 23 p.lla n. 55, Mass Pansa, del Comune di Poggio Imperiale;

16. nota Pec. n. 1725 del 10/03/2016, “istanza di rettifica degli elaborati del PPTR ex art. 104 delle NTA”, errata localizzazione di UCP - Lame e Gravine, nel comune di Castrignano del Capo (Le) con il toponimo Canale Loc. La Guardia e identificato in catasto al Fg. n. 16- p.lle n. 96, 97, 161 e 162 in quanto non conformi alla definizione di cui all’art. 50 delle NTA del PPTR. Si esclude dalla componente UCP - Lame e Gravine tutto il braccio secondario della lama “Canale Loc. La Guardia” individuato in catasto al Fg. n. 16 - p.lle. n. 262, 97,161, 162, 96, 250, 249, 129 219, 331, 332, 367, 171 e 128 per intero e parte delle p.lle n. 27, 338, 38, 98, 277, 93, 10, 191, 304, 95, 94, 218, 368, 126, 127, 210 e 204;

17. nota Pec. n. 1842 del 18/03/2016, “istanza di rettifica degli elaborati del PPTR ex art. 104 delle NTA”, errata localizzazione di UCP - Versanti e UCP - Prati e pascoli naturali, nel comune di Ortelle (Le) identificati in catasto al Fg. n. 9 - p.lle n. 305, 273, 2, 12, 228, 239, 240, 155, 297, 298, 272, 13, 284, 258, 291e 293. Si escludono dalla componente UCP - Versanti le sole p.lle n. 283, 284, 273, 272, 298, 258, 240, 2, 155, 291, 166, 248, 249, 250, 149, 150, 205 e 206 per intero e parzialmente per la porzione cavata le p.lle n. 12 e 13.

18. nota Pec. n. 1103 del 25/03/2016 “istanza di rettifica degli elaborati del PPTR ex art. 104 delle NTA”, errata localizzazione di UCP - Versanti nel comune di Anzano di Puglia (Fg). Si escludono parzialmente dalla componente UCP - Versanti le particelle identificate al Fg.15 p.lle n. 185/A/B/C, Fg. 16 p.lla n. 611, Fg. 17 pile. 31, 523,524,574,575,576,577.

così come previsto per i casi di cui all’art. 104, lettera c) la Regione, vista la documentazione trasmessa ed effettuati gli approfondimenti di ufficio, ha concluso le istruttorie dandone comunque notizia al MIBACT, Direzione Regionale e Direzione Generale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale l’approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche da apportare agli elaborati cartografici del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4- comma 4- lettera d) della LR 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.


LA GIUNTA


Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;


delibera


- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nelle premesse riportata;

e) DI APPROVARE gli aggiornamenti e le rettifiche da apportare agli elaborati del PPTR così come sopra descritti.

f) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Assetto del Territorio di provvedere ai sensi dell’art. 104, co. 3 al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati del PPTR descritti in premessa entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet paesaggio.regione.puglia.it e sit.puglia.it;

g) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

h) DI NOTIFICARE il presente provvedimento al MIBACT Direzione Generale e Segretariato Regionale.


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