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Deliberaz. G.R. Puglia 07/04/2017, n. 496

Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 104 e dell’art. 108 delle NTA e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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Testo del provvedimento


Premesso che:

con Deliberazione n.1435 del 2.08.2013, pubblicata sul BURP 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) ai sensi dell'art. 2 co. 4 della Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica";

la predetta legge disciplina il procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l'art. 2 co. 8 prevede che: "(...) L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale";

a seguito delle osservazioni pervenute al Piano da parte di Comuni, anche per il tramite dell'ANCI, di associazioni di categoria e di privati cittadini, la Regione ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA, poi condivisa nell' "Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007", sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013;

- con Deliberazione n.2022 del 29 ottobre 2013, pubblicata sul BURP n.145 del 06.11.2013, la Giunta regionale ha adottato le "Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1";

- con Deliberazione n.2610 del 30.12.2013, pubblicata sul BURP n.19 del 12.02.2014, la Giunta Regionale ha approvato l' "Atto di indirizzo relativo all'istruttoria delle osservazioni presentate a norma dell'art. 2 co. 4 della L.R. 20 del 7 ottobre 2009, 20 recante "Norme per la pianificazione paesaggistica" e delle conseguenti modifiche al PPTR da effettuarsi a valle del recepimento";

- tutti gli elaborati cartografici del Piano sono stati revisionati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, mentre lo strato dei pascoli è stato revisionato non solo a seguito dell'accoglimento delle osservazioni ma anche utilizzando ortofoto digitali più aggiornate e una più accurata ricognizione. Relativamente alla stessa componente si segnala che le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR adottato, erano già state oggetto di modifica con DGR n.2022 del 29.10.2013 che limitava l'applicazione delle stesse solo nelle zone territoriali omogenee a destinazione rurale (co. 5);

le predette osservazioni unitamente alle istruttorie e relativi esiti motivati sono pubblicati sui siti internet http:/www.paesaggiopuglia.it e sit.puglia.it;

in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, l'Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis; in particolare l'Accordo all'art. 3 co. 2 stabilisce che: "Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d:

a) Le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui al l'art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale "attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1";

b) L'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i Piani adeguati al PUTT/P;

c) La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;

d) L'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1.

e) Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni.";

- con Deliberazione n.176 del 16.02.2015R, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

- l'art. 104 "Aggiornamento e revisione" delle NTA del PPTR prevede:

"1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR

2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:

a) i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;

b) i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;

c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.

3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; (...)";

- l'art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce che:

"1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.

2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata

3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.";

- con DGR n.240 dell'08 marzo 2016

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