Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 01/07/2016, n. 854 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 01/07/2016, n. 854

Approvazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), di direttive e disposizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Valle D’Aosta. Revoca della DGR n. 122, in data 25.01.2008, come modificata con DGR 1009, in data 11.04.2008.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Omissis

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Allegato - Direttive e disposizioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della regione Valle d’Aosta
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1R (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), con le presenti direttive e disposizioni, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corrett

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Art. 2 - (Singole e specifiche attività e relative denominazioni)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi e generi di pasticceria e gelateria.

2. Nell’ambito degli esercizi di cui al comma 1, possono essere svolte le singole e specifiche attività individuate nel regolamento regionale di cui all’art. 20, comma 5, della l.r. 1/2006, con cui sono definiti i requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientr

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Art. 3 - (Zone da sottoporre a tutela e programmazione comunale)

1. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore della somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della regione Valle d’Aosta, i Comuni possono individuare zone del proprio territorio da sottoporre a tutela. Limitatamente a tali zone, i Comuni adottano, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione

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Art. 4 - (Direttive generali per la programmazione comunale nelle zone soggette a tutela)

1. La programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela è finalizzata ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1 della l.r. 1/2006, innovazione, funzionalità, qualificazione, produttività e corretto sviluppo del servizio tenendo presente l’esigenza di contemperare il diritto dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente ai diversi bisogni e necessità.

2. I criteri di insediamento ed i requisiti qualitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio comunale sottoposte a tutela sono riferiti all’ubicazione dell’esercizio e alle sue caratteristiche gestionali, strutturali o funzionali e possono essere differenziati in base:

a) alle varie parti del territorio comunale o zone;

b) alle ipotesi di apertura, trasferimento di sede, modifica della superficie, interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia dei locali;

c) all’attività effettivamente svolta, nell’ambito del medesimo titolo abilitativo per tipologia unica, sulla base della classificazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2;

d) alla superficie destinata esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande (esclusi i servizi e zone di pertinenza).

3. I Comuni, nell’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3, possono tenere conto dei seguenti criteri di insediamento e/o requisiti qualitativi:

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Art. 5 - (Attività escluse dalla programmazione comunale)

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. 1/2006, dalle disposizioni approvate con l’atto di programmazione comunale di cui al comma 2 dell’art. 3, rimangono ad ogni altro effetto assoggettate alla disciplina prevista dalla l.r. 1/2006.

2. Sono escluse dalle disposizioni approvate con l’atto di programmazione comunale di cui al comma 2 dell’art. 3, le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate;

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Art. 6 - (Limitazione degli orari e chiusura temporanea)

1. In presenza di situazioni straordinarie determinate da eventi occasionali e non prevedibili, il Comune, oltre a quanto eventualmente stabilito ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l), può disporre,

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Art. 7 - (Direttive generali volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche)

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, i Comuni possono vietarne la somministrazione in base a comprovate esigenze di interesse pubblico.

2. I Comuni possono inoltre stabilire limitazioni alla somministrazione di sostanze alcoli

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Art . 8 - (Abilitazioni temporanee)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, ad altro ufficio competente del Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19R (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto che presenta la SCIA deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 della l.r. 1/2006 e l'attivit&a

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Art. 9 - (Disposizioni procedimentali e vigilanza)

1. La modificazione della superficie destinata alla somministrazione e di ogni altro elemento incidente sui requisiti stabiliti dai Comuni nell’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3 sono soggetti a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio.

2. Nelle zone sottoposte a tutela, in caso di ampliamento della superficie o trasferimento in fabbricato diverso dal precedente da parte di un esercizio

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Art. 10 - (Disposizione transitoria)

1. Decorso il periodo di 6 mesi di cui al comma 2 dell’art. 8 della l.r. 1/2006 senza che il Comune abbia adottato l’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3 e finché non vi abbia provveduto, non può essere ammessa la SCIA per nuovi insediamenti o trasferimenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di tipo E di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

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