Ord. Comm. Del.R. Sicilia 18/12/2002, n. 1166 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. Comm. Del.R. Sicilia 18/12/2002, n. 1166

Piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche dei siti inquinati in Sicilia.
Stralcio. Il presente provvedimento è stato modificato dal D.Pres. del 20/05/2008.
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[Premessa]


IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifi

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Art. 1

È adottato il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia ed il piano delle bonifiche dei siti in

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Art. 2

Pubblicare la presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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ALLEGATI

A - SCHEMI RIASSUNTIVI DELLA PRODUZIONE RIFIUTI E R.D. - ANNI 1999-2001

B - PRODUZIONE RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA - ANNI 1999-2001

C - RSU DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA REGIONE SICILIANA - ANNI 1999-2001

D - GESTI

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ALLEGATO N - CRITERI MINIMI PER LA PROGETTAZIONE, LA GESTIONE E PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER OGNI TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
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1. CENTRI DI ROTTAMAZIONE
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1.1. Ubicazione

Al fine di favorire il processo di razionalizzazione di tali attività nel territorio, i Comuni sono obbligati ad individuare le aree per l'attività di autodemolizione, nelle zone destinate a insediamenti industriali e artigianali, o in ulteriori aree a specifica destinazione urbanistica (centro di rottamazione, servizi per il trattamento dei rifiuti, ecc.).

Ove non ricorrono le circostanze sopra cita

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1.2. Criteri di progettazionea) Progettazione del centro

Ai fini dell'approvazione del progetto e degli elaborati tecnici si dovrà tenere conto dei seguenti criteri e suddivisione in settori:

- settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata;

- settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi;

- settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati;

- settore

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Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata

In questo settore vengono collocati i veicoli e i rimorchi in arrivo al centro, in attesa di essere sottoposti alla operazioni di bonifica e messa in sicurezza. I veicoli e i rimorchi devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati.

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Settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi

In detto settore i veicoli e i rimorchi devono essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di rimozione delle parti di ricambio nonché dei rifiuti recuperabili e non recuperabili. La messa in sicurezza comporta l'asporta

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Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati

La pavimentazione dell'area di deposito delle carcasse deve essere protetta mediante selciato ghiaios

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Settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili

Come previsto dall'art. 46, commi 7 e 8, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Rè consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate

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Settore per il deposito dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero e per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento

I settori devono essere chiaramente delimitati sul posto al fine di consentire la loro immediata individuazione. Il settore dei rifiuti recuperabili deve essere separato dal settore dei rifiuti destinati

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Settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli

Il settore deve presentare i medesimi requisiti tecnici del settore di trattamento dei veicoli e dei rimorchi, vale a dire l'impermeabilizzazione della pavimentazione e la copertura dell'area.

All'interno del settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale.

In detto settore deve essere prevista una serie di serbatoi per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli (combustibili inutilizzabili, oli

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b) Criteri gestionali
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Piano di gestione

Al fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, dovrà essere definita una serie di procedure che identifichino innanzitutto il quadro organizzativo interno all'impianto (responsabilità e

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Certificato di rottamazione

A far data 2 marzo 1997, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo

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Cancellazione dal PRA

Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta senza oneri di agenzia a carico

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Iscrizione all'Albo delle imprese

In base all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimen

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Comunicazione annuale (MUD)

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il soggetto autorizzato alla gestione del centro di rac

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Registro di carico/scarico

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti autorizzati alla gestione del centro di raccolta

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Registro entrata/uscita veicoli

Resta ferma la disciplina dettata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,

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Formulario di identificazione rifiuti

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 1997, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione il cui modello uniforme e le rispettive modalità di compilazione sono state adottate con decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso l'Ufficio del Registro o le Camere di commercio, industria

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Recupero dei rifiuti

I veicoli e i rimorchi, prima di essere avviati alla demolizione, devono essere sottoposti, per quanto è possibile, ad un trattamento di smontaggio della componentistica, finalizzato al raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei materiali recuperabili non soggetti a commercio come parti di ricambio (es. plastica, vetro, pneumatici logori, ecc.).

I suddetti materiali devono essere gestiti come rifiuti, pertanto dovranno essere attivate tutte le procedure amministrative e tecniche previste dalla normativa specifica (registri di carico/scarico, denuncia annuale, formulari

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Norme generali per la messa in sicurezza delle autovetture e dei rimorchi e la gestione dei rifiuti discendenti da tale attività

Per messa in sicurezza si intende ogni intervento di contenimento o isolamento definitivo della fonte

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Combustibile

Il combustibile, anche se presente all'interno dei serbatoi dei veicoli in piccole quantità, d

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Batterie esauste

Codice CER 160601 - accumulatori al piombo - Rifiuto pericoloso

Le batterie devono essere asportate dai veicoli e stoccate

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Oli usati

- Codice CER 130111 - oli sintetici per circuiti idraulici - Rifiuto pericoloso

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Rifiuto pericoloso

- Codice CER 130207 - olio per motori, ingranaggi e lubrificazioni, facilmente biodegradabile - Rifiuto pericoloso

- Codice CER 130208 - altri o

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Contenitori di combustibili gassosi

Codice CER 160116 - rifiuti della demolizione dei veicoli - Rifiuto non pericoloso

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Filtri olio usati

Codice CER 160107 - filtri dell'olio - Rifiuto pericoloso

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Liquido freni

Codice CER 160113 - liquidi per freni - Rifiuto pericoloso

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Liquido refrigerante

Codice CER 160114 - liquidi antigelo contenente sostanze pericolose - rifiuto pericoloso

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HCFC degli impianti di condizionamento

Codice CER 140601 - clorofluorocarburi, HCFC, HFC - rifiuto pericoloso

La normativa comunitaria ha sancito la messa al bando di questi prodotti chimici, altamente dannosi per lo strato di ozono atmosferico che protegge la terra dai raggi ultravioletti, a partire dal 1° gennaio 1995. Nei veicoli i CFC (clorofluorocarburi), presenti all'interno degli impianti di condizionamento come liquidi refrigeranti, sono stati sostituiti già a partire dal 1994, con gli HFC (idrofluorocarburi), meno dannosi per l'ozono. Inoltre fino a qualche anno fa si potevano trovare anche nelle imbottiture dei sedili e nei volanti, in quanto erano utilizzati come agenti espandenti nelle schiume integrali e negli espansi poli

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Bonifica e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

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1.3. Documentazione amministrativa e progettuale
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Istanza di autorizzazione

In base all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che intendono svolgere l'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi devono essere autorizzata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo medesimo, nonché a seguito della classificazione del veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso, alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.

Pertanto gli interessati dovranno ai fini della valutazione di impatto ambientale rivolgere regolare richiesta all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e nel perdurare dello stato di emergenza, rivolgere l'istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia, allegando alla stessa la sottoelencata documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

- Copia autenticata del titolo di studio del Direttore tecnico;

- Certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica competente e dalla Pretura, relativi al Direttore tecnico responsabile, ovvero autocertificazione;

- Certificato generale del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica competente e dalla Pretura, ovvero autocertificazione,

per:

- titolare della Ditta, se trattasi di Ditta individuale;

- ciascuno dei Soci, se

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2. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
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2.1. Ubicazione

I siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. m) della legge 183/89: R

- aree individuate dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 8/9/97, n. 357; R

- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 394/91; R

- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento;

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2.1.1. Fattori penalizzanti

Sono aree soggette a fattori penalizzanti - che possono cioè essere dichiarate idonee ma per le quali sono necessarie specifiche valutazioni, pareri e/o nulla-osta - ai fini dell'ubicazione di discariche per inerti:

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2.1.2. Fattori preferenziali

Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione dell'idoneità dei siti prescelti per l'ubicazione di discariche per inerti:

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2.2. Criteri di progettazione
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2.2.1. Protezione del terreno e delle acquea) Criteri generali

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle

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b) Barriera geologica

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- conducibilità idraulica k = 1 x 10-7 m/sec;

- spessore = 1 m.

Il materiale naturale impermeabilizzante deve

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c) Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;

- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

- minimizzazione dei fenomeni di erosione,

- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'al

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2.2.2. Controllo delle acque

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;

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2.2.3. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia dell'area sulla quale insiste la di

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2.2.4. Disturbi e rischi

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla

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2.2.5. Barriere

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito.

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2.2.6. Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di labor

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2.2.7. Modalità e criteri di deposito

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al pi&

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2.3. Documentazione amministrativa
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a) Domanda di autorizzazione

1) La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 R e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare elencando il Codice dell'Elenco dei Rifiuti;

c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti;

d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;

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b) Elaborati progettuali

Allegato alla domanda dovrà essere presentato, in almeno quattro copie, un progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all'elenco seguente.

1) Relazione tecnica che illustri dettagliatamente tutto il progetto e che, in particolare, riporti le seguenti informazioni:

- descrizione delle modalità di approntamento e gestione con la descrizione delle infrastrutture;

- indicazione delle particelle catastali o loro quota parte interessate dall'opera e la relativa estensione in m²;

- tipologia dei

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3. IMPIANTI DI STOCCAGGIO
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3.1. Ubicazione

Per la localizzazione degli impianti di stoccaggio si prediligono le aree con destinazione urbanistica a zona industriale o a servizi tecnologici ed equivalenti, ivi comprese le aree di pertinenza delle attività di impresa (aree di stoccaggio per rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività svolta dallo stesso soggetto che richiede l'autorizzazione).

In particolare, per gli impianti di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi sono preferibili localizzazioni che consentono di reimpiegare e risanare aree industriali dismesse, o aree già impegnate da attività equivalenti.

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3.2. Criteri di progettazione

I criteri impiantistici sono ispirati a criteri tecnico-scientifici mirati alla tutela ed al monitoraggio dell'ambiente, mediante adeguati requisiti progettuali e gestionali, ed alla salute degli addetti. I requisiti si intendono applicabili alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti.

Si fa riferimento alle seguenti indicazioni progettuali.

La struttura dell'impianto dovrà essere progettata sulla base della potenzialità massima di esercizio prefissata sulla base delle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire.

Le forme di stoccaggio prescelte dovranno essere adeguate alla tipologia, alla pericolosità e allo stato fisico del rifiuto.

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a) Gestione

Al fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, dovrà essere definita una serie di procedure che identifichino innanzitutto il quadro or

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3.3. Documentazione amministrativa e progettuale
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a) Domanda di autorizzazione

a) La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 R e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

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b) Elaborati progettuali

Allegato alla domanda un progetto esecutivo, costituito dagli elaborati di cui all'elenco seguente:

- Relazione tecnica che illustri dettagliatamente tutto il progetto e che, in particolare, riporti le seguenti informazioni:

- indicazione delle particelle catastali o loro quota parte interessate dall'opera e la relativa estensione in m²;

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Studio geologico

Il fondo dell'impianto dovrà trovarsi al di sopra del livello di massima escursione della falda, con un franco di almeno 100 cm; dovrà essere garantito, per quanto concerne le caratteristiche geotecniche, che i suoli su cui insiste l'impianto siano stabili, o resi tali. Lo studio geologico dovrà essere supportato da:

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4. DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI
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4.1 Ubicazione

Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché le aree indicate nel piano di bacino di cui all'art. 17, comma 3, lett. m) della legge 183/89: R

- aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8/9/97, n. 357; R

- territori sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs.29 ottobre 1999, n. 490; R

- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 394/91 R come parchi e riserve naturali, nazionali, regionali, nonché aree naturali protette d'interesse europeo (ZPS);

- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- aree con presenza d'immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

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4.1.1. Fattori penalizzanti

Sono aree soggette a fattori penalizzanti - che possono cioè essere dichiarate idonee ma per le quali sono necessarie specifiche valutazioni, pareri e/

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4.1.2. Fattori preferenziali

Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione dell'idoneità dei siti prescelti per l'ubicazione degli impianti:

- vicinanza

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4.2. Criteri di progettazione
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4.2.1. Protezioni delle matrici ambientali

Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

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4.2.2. Controllo delle acque e gestione del percolato

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con il funzionamento dei sistemi di sollevamento e /o estrazione del percolato stesso;

- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;

- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;

- sopportare i carichi previsti.

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4.2.3. Protezione del terreno e delle acquea) Criteri generali

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per imped

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b) Barriera geologica

Per piano di imposta del sistema barriera di sconfinamento si intende il piano di fondo scavo e non il piano di posa dei rifiuti.

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore, almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: k ~ 1 x 10-9 m/sec e s = 1 m;

- discarica per rifiuti pericolosi: k :~ 1 x 10-9 m/sec e s = 5 m;

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di sconfinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Il piano di imposta della barriera di confinamento, deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un fran

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c) Copertura superficiale finale

La copertura ha lo scopo di separare i rifiuti dall'ambiente superficiale, limitare l'infiltrazione di acqua nei rifiuti e controllare l'eventuale rilascio di biogas.

Il controllo dell'efficienza della copertura deve essere protratto nel tempo fino all'esaurirsi dei fenomeni di assestamento.

1) La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

2) isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;

3) minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

4) riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

5) minimizzazione dei fenomeni di erosione;

resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1) strato superficiale di copertura con spessore di 1 m. che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione ed una protezione delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2) strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore = 0.5 m. in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);

3) strato minerale compattato dello spessore = 0,5 m e di conducibilità idraulica > 1 x 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;

4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore = 0.5 m.;

5) strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta mes

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4.2.4. Controllo dei gas

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione, e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

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29725 451836
4.2.5. Disturbi e rischi

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

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29725 451837
4.2.6. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Vengono quindi considerate le tecnologie in grado di misurare le variazioni dei parametri che definiscono l'efficienza delle strutture che costituiscono l'opera stessa, quali:

- l'integrità delle geomembrane di impermeabilizzazione;

- cedimenti differenziali del fondo della vasca;

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29725 451838
4.2.7. Criteri gestionalia) PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed an

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29725 451839
b) DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori per le specifiche determinazioni previste per la

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c) MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE

È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.

I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.

La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.

Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

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29725 451841
d) RECUPERO AMBIENTALE

La progettazione e l'inserimento delle opere di recupero delle discariche nel contesto paesaggistico

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SCELTA E CARATTERIZZAZIONE TECNICA DEL SITO

L'inquadramento generale del comprensorio della discarica va eseguito attraverso la produzione di carte tecniche ad idonea scala con la rappresentazione, tra l'altro, di alcuni tematismi ritenuti essenziali (uso del suolo Corine Land Cover, vegetazione reale, configurazione paesistica, pendenze, esposizioni, unità di paesaggio) e con l'effettuazione d'analisi quali inquadramento climatico e fitoclimatico, situazione litologica, pedologica, idrografica e faunistica.

La scelta del sit

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INTERVENTI DA REALIZZARE

Gli interventi da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia sul corpo della dis

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29725 451844
IL PROGETTO DI RECUPERO

Il progetto di recupero, oltre alle scelte di carattere tecnico colturale e paesaggistiche, dovrà comprendere il piano di coltura e conservazione che identifichi e prescriva gli interventi colturali a c

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29725 451845
CAUZIONI

A garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con il progetto di recupero e con il piano di coltura e conservazione, il richiedente per l'autor

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29725 451846
e) POST - CHIUSURA

Deve essere prevista una gestione di post chiusura per almeno 30 anni successivi alla chiusura della

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29725 451847
MONITORAGGIO STRUTTURALE

Deve essere effettuato il monitoraggio delle acque sia superficiali che sotterranee con gli stessi controlli previsti per

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PERCOLATO

Deve essere controllato e smaltito come durante la fase operativa con frequenze stabilite dall'organo di controllo.

Il percolato raccolto alla base della discarica deve essere allontanato con continuità e in sede progettuale devono essere definite le scelte di trattamento e/o smaltimento. Si ricorda che i percolati da discarica per rifiuti speciali, pericolosi e non, sono caratterizzati da rilevanti fluttuazioni dei valori rilevabili per i parametri inquinanti ed in concomitanza con elevati valori di COD, azoto ammoniacale e salinità; inoltre presentano una difficile biodegradabilità a causa del conferimento in tali discariche di rifiuti con limitata presenza di materiale organico. Si riscontra per di più la presenza nel percolato di agenti inibitori del processo biologico e di sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, come identificati nella delibera del comitat

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29725 451849
f) ACQUE SOTTERRANEE

Dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello piezometrico con frequenza da definire in

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g) BIOGAS

Devono essere effettuate:

- misure in continuo come in fase operativa;

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h) STABILITÀ DELLA COPERTURA FINALE

Per il sistema di copertura finale devono essere garantite la integrità e la funzionalità idraulica per tempi lunghi che seguono la

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29725 451852
i) QUALITÀ DELL'AMBIENTE

In questo gruppo rientrano le strumentazioni da utilizzare per le verifiche di qualità dell'ambiente direttamente coinvolto, distinto nelle sue componenti fondamentali:

- aria - suolo (strato insaturo) - acqua (strato saturo).

Per il monitoraggio dell'aria, occorrerà valutare:

- le caratteristiche meteoclimatiche dell'ambito territoriale dove è posta la discarica, attraverso l'ubicazione all'interno del sito di una stazione per il rilevamento (in continuo) dei parametri più importanti; l'apparecchiatura bas

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29725 451853
4.3. Criteri di adeguamento delle discariche preesistenti (linee guida per il periodo transitorio)

Gli enti e le autorità preposte adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento dell'approvazione del "Regolamento Discariche", possano rimanere in esercizio a condizione che:

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29725 451854
4.4. Documentazione amministrativa e progettuale
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29725 451855
Documentazione amministrativaA) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare elencando il Codice dell'Elenco dei Rifiuti;

c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei ri

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b) ELABORATI PROGETTUALI

Allegato alla domanda un progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all'elenco seguente.

a) Relazione tecnica che illustri dettagliatamente tutto il progetto e che, in particolare, riporti le seguenti informazioni:

- indicazione delle particelle catastali o loro quota parte interessate dall'opera e la relativa estensione in m²;

- tipologia dei rifiuti espressa in codici C.E.R. a sei cifre con l'indicazione, per ciascuna tipologia, dei quantitativi che si prevede stoccare in un anno;

- potenzialità dell'impianto espressa in tonnellate;

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5. IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E DI TERMOVALORIZZAZIONE

Il presente paragrafo comprende le fattispecie impiantistiche riferite:

- alle operazioni di trattamento di rifiuti quali ad esempio:

- la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli;

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29725 451858
5.1. Ubicazione

Per la localizzazione degli impianti di trattamento, recupero e incenerimento si prediligono le aree con destinazione urbanistica a zona industriale o a servizi tecnologici ed equivalenti, ivi comprese le aree di pertinenza delle attività di impresa, nonché le aree già destinate a discarica.

In particolare, per detti impianti sono preferibili localizzazioni che consentono di reimpiegare e risanare aree industriali dismesse, o aree già impegnate da attività equivalenti.

Fanno eccezione, ovviamente, gli impianti ubicati in aree portuali.

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29725 451859
5.2. Criteri di progettazione

Il processo prescelto dovrà perseguire il principio della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, dimostrando la reale convenienza economica nell'attività di recupero sotto forma di energia o di materia.

La struttura dell'impianto dovrà essere progettata sulla base della potenzialità massima di esercizio prefissata, espressa in t/g o in mc/g.

Devono essere specificati i flussi di rifiuti recuperabili realmente introdotti nel ciclo di recupero e i quantitativi di materiali o energia da questi ricavati.

Se l'operazione di recupero prevede l'utilizzo di sostanze comprese negli allegati al D.P.R. 175/88 R sugli inc

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29725 451860
Requisiti minimi per la gestione

Al fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, dovrà essere definita una serie di procedure che identifichino innanzitutto il quadro organizzativo interno allo stabi

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29725 451861
Procedure e dotazioni minime per il monitoraggio

Parimenti necessario risulta il monitoraggio ambientale inteso come acquisizione ed organizzazione di dati ed informazioni relativi all'andamento nel tempo delle variabili ambientali.

Il piano di monitoraggio dell'ambiente interno ed esterno dovrà avere le seguenti finalità:

controllo degli standard stabiliti dalla normativa vigente di qu

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29725 451862
5.2.1 Criteri di progettazione per gli impianti di Termodistruzione con recupero energetico

I riferimenti di legge per la progettazione degli impianti e per i valori limite di emissioni sono il D.M. 503/97, il D.M. 124/2000 ed il D.P.R. 203/88.

Il processo prescelto dovrà perseguire il principio della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, dimostrando la reale convenienza economica nell'attività di termodistruzione con recupero di energia.

La struttura dell'impianto dovrà essere progettata sulla base della potenzialità massima d'esercizio prefissata, espressa in t/g o in mc/g.

Devono essere specificati i flussi di rifiuti realmente introdotti nel ciclo di termodistruzione e i quantitativi di energia da questi ricavata.

Deve essere definita un'apposita area per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prima di sottoporli al processo di termodistruzione secondo le modalità previste per lo stoccaggio di rifiuti.

Devono essere presenti idonei sistemi che garantiscano la minimizzazione dei rischi per l'ambiente esterno e per l'atmosfera relativamente alle fasi di carico e scarico dei rifiuti, agli eventuali impianti di pretrattamento ed ai sistemi di stoccaggio del rifiuti stessi.

In particolare è necessario tenere conto che:

- le aree interessate alla movimentazione od allo stoccaggio di rifiuti devono essere provviste di idonei bacini di contenimento al fine di prevenire effetti dannosi per l'ambiente correlati a fenomeni di spandimento. Per i sistemi di stoccaggio (serbatoi), i bacini di contenimento devono avere una capacità pari al più grande dei serbatoi oppure ad 1/3 del volume totale, a seconda di quale numero sia più grande. Le aree di stoccaggio dei fusti devono essere dotate di idonei sistemi (bacini di contenimento o pavimentazioni convoglianti in pozzetti di raccolta) in modo da impedire la dispersione nell'ambiente di eventuali sversamenti.

- devono essere presenti adeguati sistemi di contenimento (serbatoi provvisti dei necessari sistemi di controllo) dei gas che si dovessero liberare durante lo scarico di rifiuti liquidi o ad elevato grado di umidità.

- devono essere presenti adeguati sistemi di omogeneizzazione del rifiuti solidi e liquidi al fine di garantire

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29725 451863
Requisiti minimi per la gestione

Al fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, occorre definire una serie di procedure che identifichino innanzitutto il quadro organizzativo interno allo stabilimento (responsabilità e r

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Procedure e dotazioni minime per il monitoraggio

Parimenti necessario risulta il monitoraggio ambientale inteso come acquisizione ed organizzazione di dati ed informazioni relativi all'andamento nel tempo delle variabili ambientali.

Il piano di monitoraggio dell'ambiente interno ed esterno dovrà avere le seguenti finalità:

- controllo degli standard stabiliti dalla normativa vigente di qu

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29725 451865
5.2.2. Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca e di valorizzazione delle biomasse

Per le specifiche relative sia all'ubicazione che ai criteri di progettazione si rimanda al capitolo

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5.3. Documentazione amministrativa e progettuale
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29725 451867
a) Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di detti impianti è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

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29725 451868
b) Elaborati progettuali

Dovrà essere allegato alla domanda un progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all'elenco seguente.

- Relazione tecnica che illustri dettagliatamente tutto il progetto e che, in particolare, riporti le seguenti informazioni:

- indicazione delle particelle catastali o loro quota parte interessate dall'opera e la relativa estensione in m²;

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6. IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DI RIFIUTI

Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti ti

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Protezione delle matrici ambientali
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29725 451871
Criteri generali

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei i rifiu

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29725 451872
Barriera geologica e stabilità

Deve essere effettuata un'indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture.

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.

È necessario accertare che:

1) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo siano prevedibili deformazioni di rilievo che poss

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29725 451873
Valutazione idrogeologica

Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la config

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29725 451874
Valutazione dell'impatto sulla biosfera

È indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterran

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29725 451875
Valutazione della fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:

1) la stabilità delle cavità;

2) l'inesistenza di rischi inaccettabili che si crei un contatto tra

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