Articolo abrogato dall’art. 28, comma 3, della L.R. 03/08/2017, n. 13 a decorrere dal 14/06/2018, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 18, della L.R. 03/08/2017, n. 13 approvato con D.P.G.R. 08/06/2018, n. 4/R., così recitava:

“Art. 2 (Aggiunta dell'articolo 5 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), da ultimo modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22, è aggiunto il seguente:

"Art 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in case-vacanze)

1. Le associazioni e gli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai ventinove anni e dai loro accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Le attività sono organizzate in periodi di durata non superiore a venti giorni.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentano al Sindaco del comune, nel cui territorio si intende svolgere l'attività ludico-educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'autocertificazione attesta il previsto svolgimento e la durata dell'attività, l'esistenza delle condizioni minime indicate al comma 5, la modalità d'uso della struttura prescelta, le generalità dell'adulto responsabile designato, il numero e l'età dei partecipanti e contiene in allegato l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore della casa-vacanza.

5. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;

c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti.

7. L'attività si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.".”

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