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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 27/03/1979, n. 12
L.R. Basilicata 27/03/1979, n. 12
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- L.R. 02/02/2004, n. 1
- L.R. 14/02/1983, n. 8
- L.R. 31/03/1980, n. 18
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TITOLO I - Coltivazione di cave e torbiere |
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Art. 1 |
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Art. 1-bis1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di seguito piano cave, al fine di avviare le azioni di recupero ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, è istituito presso il settore cave della Regione Basilicata un apposito elenco contenente il censimento e l’individuazione dei perimetri delle suddette cave. |
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Art. 1-terFino all’approvazione del piano cave e, comunque, |
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Art. 2La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge. L’autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio regionale competente per materia sentiti il comune o i comuni interessati. La Giunta Regionale verifica l’interesse pubblico al rilascio dell’autor |
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Art. 2-bis |
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Art. 3Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati: a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento; b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l’esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. La cartografia dovrà e |
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Art. 4La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il |
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Art. 4-bis |
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Art. 5L'ufficio regionale competente per materia, entro 60 giorni dal completamento dell’istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui all’articolo 31, l’autorizzazione con |
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Art. 6L’autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di |
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Art. 7Quando il titolare dell’autorizzazione non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera entro quattro mesi dal rilascio |
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Art. 8La decadenza dell’autorizzazione è pronunciata inoltre dall'ufficio regionale competente per materia: - quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare; - nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazio |
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Art. 9Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o siano int |
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Art. 10Qualora sia stata constatata l’inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con il provvedimenti di autorizzazione, l'ufficio regionale competente per materia ordina l’immediata sospensione dell’attività estrat |
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Art. 11Qualora il titolare dell’autorizzazione non esegua le opere necessarie al recupero ambientale della zona nei tempi e nei modi prev |
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Art. 12Qualora il proprietario del suolo nel quale è ubicato un giacimento o una cava non abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 con la sola esclusione del documento indicato alla lettera a) dell’art. 3, che dovrà essere acquisito dal competente ufficio regionale sino al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo. N8 |
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Art. 12-bisLa concessione di |
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Art. 14Il proprietario del suolo al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell’art. 12 comma III, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro l |
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Art. 15Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di euro 1.000,00 per ogni ettaro, o frazione, |
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Art. 16Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso delle opere utili alla coltivazione di giacimenti contigui o vicini possono essere cos |
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Art. 17I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Regione i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione stessa e for |
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Art. 18N1 La coltivazione delle cave in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al Comune e al Distrett |
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Art. 19Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, il concessionario deve presentare all'ufficio regionale competente per materia, entro lo stesso termine di cui al |
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Art. 20Fatti salvi i diritti di terzi, il danno ambientale e le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nel caso di: 1) coltivazione di cave effettuata senza la prevista auto |
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Art. 21La determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione e ris |
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Art. 22La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale tramite dipe |
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Art. 23 |
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TITOLO II - Estrazioni di inerti dagli alvei fluviali |
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Art. 24Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regi |
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Art. 25 |
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Art. 26I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 dovranno allegare all’istanza la seguente documentazione: |
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Art. 27A garanzia dell |
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Art. 28 |
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Art. 28-bis |
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Art. 28-ter |
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Art. 29La vigilanza sulla estrazione di inerti dai corsi di acqua regionale sarà esercitata, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria |
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Art. 30Agli autori di estrazioni di materiale praticate abusivamente verrà comminata una sanzione amministrativa di importo pari a cinque |
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Art. 30-bisLa Regione favorisce ed incentiva il |
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Art. 31 |
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Art. 31-bis |
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Art. 31-ter |
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Art. 31-quater1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, di seguito Comitato, quale organo consultivo che dà parere, su richiesta della Giunta regionale o di uno dei componenti del comitato stesso relativamente a: |
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Art. 32La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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