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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 06/11/2002, n. 20
L.R. Marche 06/11/2002, n. 20
- L.R. 20/01/2004, n. 1
- L.R. 10/02/2006, n. 2
- L.R. 23/02/2007, n. 2
- L.R. 01/12/2014, n. 32
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, mediante l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a c |
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Art. 2 - (Soggetti destinatari)1. Le strutture di cui alla presente legge sono gestite dai soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (At |
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Art. 3 - (Tipologie delle strutture)1. Le strutture di cui alla presente legge sono articolate per tipologie funzionali in relazione alla natura del bisogno, all'intensità assistenziale ed alla complessità dell'intervento e vengono distinte ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 2. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in: |
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Art. 4 - (Strutture per minori)1. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è una struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le f |
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Art. 5 - (Strutture per disabili)1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera |
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Art. 6 - (Strutture per anziani)1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. |
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Art. 7 - (Strutture per persone con problematiche psico-sociali)1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), distinta per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per gestanti o per madri con figli a carico, è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente per persone che, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. 2. La comunità familiare di |
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Art. 8 - (Autorizzazione)1. Tutte le strutture e i servizi di cui alla presente legge sono soggetti ad autorizzazione. |
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Art. 9 - (Requisiti delle strutture e dei servizi soggetti ad autorizzazione) |
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Art. 10 - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi al Comune |
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Art. 11 - (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di altre disfunzioni, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine. 2. Il Comune, qu |
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Art. 12 - (Verifica periodica dei requisiti e vigilanza)1. Il Comune, anche avvalendosi dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio e tenuto conto |
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Art. 13 - (Accreditamento)1. L'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge è condizione per instaurare rapporti con i soggetti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e presuppone il possesso dei requisiti di qualità definiti ai sensi del comma 2. |
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Art. 14 - (Norme transitorie e finali)1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000,devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Le strutt |
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