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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 24/06/2002, n. 8
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- L.R. 05/08/2021, n. 23
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- L.R. 30/01/2012, n. 1
- L.R. 30/06/2010, n. 19
- L.R. 01/06/2010, n. 16
- L.R. 05/12/2005, n. 31
- L.R. 20/01/2005, n. 1
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Con la presente legge la Regione disciplina i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO |
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Art. 2 - (Definizioni e tipologie)1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto: a) i campeggi; b) i villaggi turistici. |
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Art. 3 - (Norme comuni)1. Fatta eccezione per le case mobili di cui all'articolo 4, comma 2-bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni dalla data di accertamento |
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Art. 4 - (Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi)1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche. 2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all’aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia. N30 2 bis. Nei complessi ricettivi all’aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulottes, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare escl |
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Art. 5 - (Classificazione)1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati sulla base dello stato di fatto dell'esercizio, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche possedute, con le seguenti modalità: a) da una a quattro stelle i campeggi; b) da due a quattro stelle i villaggi turistici. 2. L'assessorato regionale competente in materia di t |
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Art. 6 - (Dichiarazione di inizio attività)1. Chiunque intenda gestire uno dei complessi ricettivi all’aperto di cui all’articolo 2, presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della le |
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Art. 6 bis - (Adempimenti dei Comuni) |
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Art. 7 - (Periodi di apertura)1. L'apertura è annuale quando la stessa è garantita per l'intero periodo dell'anno, salvi i periodi di chiusura di cui all'articolo 8. |
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Art. 8 - (Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)1. I complessi ricettivi all'aperto ad apertura annuale possono chiudere per non più di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nel corso dell'anno solare, previa comunicazione alla struttura compete |
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Art. 9 - (Cessazione e sospensione dell’attività)1. L’esercizio di un complesso ricettivo all’aperto senza aver presentato la DIA comporta, oltre al |
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Art. 10 - (Sorveglianza ed assicurazione)1. Durante il periodo di apertura deve essere assicurata la sorveglianza del complesso ricettivo all'aperto. |
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Art. 11 - (Rilevamento statistico delle presenze)1. Il titolare del complesso ricettivo all’aperto è tenuto a comunicare all'AIAT competente per territorio o, laddove non esisten |
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Art. 13 - (Pubblicità dei prezzi e condizioni d'esercizio)1. È fatto obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, la tabella dei prezzi ed il regolamento de |
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Art. 14 - (Sanzioni)1. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all’aperto senza aver presentato la DIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione. N10 1 bis. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all’aperto in violazione dell’articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000. N11 |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE |
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Art. 15 - (Aree di sosta)1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate |
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Art. 16 - (Requisiti tecnici)1. Le aree attrezzate riservate alla sosta N4 delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente; |
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Art. 17 - (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, |
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Art. 18 - (Sanzioni) |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI |
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Art. 19 - (Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda)1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all' |
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Art. 20 - (Divieti)1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori |
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Art. 21 - (Sanzioni)1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 22 - (Disposizioni finanziarie)1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per co |
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Art. 23 - (Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla struttura competente attraverso proprio personale, il quale è autorizzato, a tale scopo, ad accedere ai complessi ricettivi all'aperto |
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Art. 24 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: |
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Art. 25 - (Disposizioni transitorie)1. Il dirigente della struttura competente provvede con un unico atto, entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 7, alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto esistenti, sulla base delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dei criteri indicati nella medesima deliberazione; i titolari dei complessi sono tenuti a denunciare sui modelli allo scopo forniti e predisposti dalla struttura competente, entro sessanta giorni dal loro |
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