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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 31/05/2016, n. 11
L. R. Basilicata 31/05/2016, n. 11
L. R. Basilicata 31/05/2016, n. 11
L. R. Basilicata 31/05/2016, n. 11
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 16/07/2016, n. 27 Parte I
- L.R. 30/12/2016, n. 33
- L.R. 24/07/2017, n. 19
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Capo I - FINALITÀ, ISTITUZIONI ED OPERATORI |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlat |
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Art. 2 - Compiti della Regione1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria. |
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Art. 3 - Compiti dei Comuni1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni di cimiteri e di crematori ed in particolare: a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge; b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari; |
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Art. 4 - Compiti delle Aziende sanitarie regionali1. L'Azienda sanitaria regionale: |
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Art. 5 - Attività funebre1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane; d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri. 2. L'attività di onoranze funebri è consentita unicamente a ditte individuali o società in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla Regione: a) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali: |
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Art. 6 - Deroghe per i Comuni montani1. Per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO |
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Art. 16 - Strutture obitoriali1. Sono strutture obitoriali: a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura; b) i depositi di osservazione e gli obitori comunal |
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Art. 17 - Casa funeraria1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) osservazione del cadavere; b) trattamento conservativo; c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; d) custodia ed esposizione del cadavere; e) attività proprie della sala del commiato. 2. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e devono rispondere ai seguenti requisiti minimi generali: a) locali, di norma ubicati al piano terra, distin |
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Art. 18 - Sala del commiato1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro si intende il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione. 2. La struttura deve avere destinazion |
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Capo IV - Capo V Omissis |
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Capo VI - CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI |
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Sezione I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri |
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Art. 28 - Costruzione dei cimiteri1. Ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del tes |
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Art. 29 - Gestione dei cimiteri1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza ec |
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Art. 30 - Area di rispetto1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" |
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Art. 31 - Requisiti minimi1. In ogni cimitero pubblico sono presenti almeno: a) un campo di inumazione; b) un campo di inumazion |
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Art. 32 - Camera mortuaria1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della |
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Art. 33 - Ossario comune1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completament |
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Art. 34 - Cinerario comune1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui |
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Sezione II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali |
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Art. 35 - Diritto di sepoltura1. Nei cimiteri pubblici devono essere ricevuti: a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le cen |
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Art. 36 - Identificazione della sepoltura1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. |
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Art. 37 - Inumazione1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire |
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Art. 38 - Tumulazione1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente |
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Art. 39 - Sepoltura privata nel cimitero1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture ind |
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Sezione III - Esumazioni ed estumulazioni |
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Art. 40 - Esumazioni1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. |
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Art. 41 - Estumulazione1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono eseguibili in qualsiasi periodo |
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Art. 42 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono |
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Sezione IV - Tumulazioni extracimiteriali |
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Art. 43 - Cappella privata fuori del cimitero1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall’a |
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Art. 44 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuo |
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Sezione V - Cremazione e destinazione delle ceneri |
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Art. 45 - Cremazione1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite |
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Art. 46 - Crematori1. I crematori pubblici sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale |
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Art. 47 - Autorizzazione alla cremazione1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del cer |
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Art. 48 - Espressione di volontà1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed a |
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Art. 49 - Registro per la cremazione1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione. |
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Art. 50 - Consegna e destinazione finale delle ceneri1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. 3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la de |
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Art. 51 - Dispersione delle ceneri1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita: a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri; |
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Capo VII - CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE |
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Art. 52 - Definizione degli animali di affezione1. Per animali di compagnia o d’affezione si intende: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall&rsq |
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Art. 53 - Realizzazione di strutture cimiteriali1. I cimiteri per gli animali d’affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune di riferimento in ambiti conformi al regolamento edilizio, acquisito il parere igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria competente per territorio. 2. I siti cimit |
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Art. 54 - Sistema dei trasporti1. L’ente pubblico, l’associazione o il privato che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrato per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati. |
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Art. 55 - Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali1. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia il seppellimento che l’incener |
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Art. 56 - Fosse e sistema di seppellimento1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali. 2. Ogni fossa può contenere un’unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di legno o materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo (es. zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile. 3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda. |
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Art. 57 - Sistema di incenerimento1. L’incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE e s.m.i.. L’impianto, installato in idonea e separata zona, all’interno dell’area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d’affezione per i quali il cimitero è destinato secondo le presenti disposizioni. Sono incenerite nell’impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati. 2. L’impi |
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Art. 58 - Registro delle sepolture1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare app |
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Art. 59 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali dev |
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Art. 60 - Cessazione dell’attività e dismissione del cimitero1. La comunicazione di cessazione dell’attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’Azienda sanitaria territoria |
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Art. 61 - Vigilanza controllo e sanzioni1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull’applicazione della presente legge mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda sanitaria territorialmente competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria. 2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all’applicazione delle sanzioni previ |
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Capo VIII - NORME COMUNI |
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Art. 62 - Trattamenti particolari1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all&rsqu |
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Art. 63 - Omissis |
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Art. 64 - Sanzioni1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 5, agli articoli 11 e 12 ed al comma 2 dell’articolo 17 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00. |
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Art. 65 - Regime transitorio1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione |
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Art. 66 - Abrogazioni1. Tutte le disposizioni della disciplina regionale incompatibili o in contrasto con |
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Art. 67 - Pubblicazione ed entrata in vigore1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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