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Deliberaz. G.R. Basilicata 11/05/2018, n. 402

Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 articolo 2, commi 2 e 3 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione), definizione requisiti/predisposizione modulistica e recepimento per attinenza delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei sevizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri (approvate dalla Conferenza Stato/Regioni - Rep. Atti n.198/CSR del 9 novembre 2017).

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Testo del documento

VISTA la LR n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la DGR n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637 /2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTA la DGR n. 1340/2017 recante la modifica della DGR n. 539/2008 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;

VISTA la DGR n. 227 del 19/02/2014, che ha sostituito le precedenti deliberazioni nn. 1148/2005, 1380/2005, 753/2010 e 421/2013, concernente la denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

VISTA la DGR n. 231 del 19/02/2014 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona";

VISTE:

- la LR n. 6 del 28/04/2017 ("Legge di stabilità regionale 2017");

- la LR n. 7 del 28/04/2017("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019");

- la DGR n. 345 del 3/05/2017 ("Approvazione della ripartizione in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019");

- la LR n. 18 del 30/06/2017 ("Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019");

- la DGR n. 685 del 5/07/2017 ("Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla LR 30/06/2017 n. 18 al bilancio di previsione pluriennale 2017 /2019 della Regione Basilicata");

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Allegato 1 - Legge regionale 31 magio 2016, n. 11 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione)

Il presente documento risponde ai compiti della Giunta Regionale individuati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione) e successive modifiche e integrazioni.

Difatti le disposizioni sopra menzionate stabiliscono che la Giunta Regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della

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REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI - articolo 2 - comma 2 - lettera a) della L.R. n. 11/2016

Ai sensi dell’art. 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ogni Comune, o Consorzio di Comuni, ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero, tale da soddisfare le esigenze di fabbisogno per le sepolture, considerando il totale di tutti i residenti.

Il Comune nella pianificazione del proprio cimitero deve tener conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dal Comune previo parere dell’ASL competente per territorio.

I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto definita dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

L’area di rispetto è individuata considerando:

• la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

• la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

• la presenza di sevizi ed impianti tecnologici all’interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

L’area di rispetto è ridotta nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

I cimiteri devono essere recintati lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un’altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Ogni cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di idonei servizi igienici per il pubblico e per il personale addetto al cimitero.

I suddetti servizi igienici devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica, dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di canalizzazioni superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un’eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato all’inumazione tale da nuocere al regolare andamento di mineralizzazione dei cadaveri.

• in ogni cimitero devono essere presenti almeno: un campo di inumazione; un campo di inumazione speciale; una camera mortuaria; un ossario comune; un cinerario comune;

• in relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero possono essere realizzati: loculi per la tumulazione di feretri; celle per la conservazione di cassette ossario; celle per la conservazione di urne cinerarie; uno spazio per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze).

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CIMITERI PER ANIMALI DI AFFEZIONE

Vedasi quanto specificatamente e dettagliatamente previsto nel CAPO VII della

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REQUISITI STRUTTURALI DEI CREMATORI - articolo 2 - comma 2 - lettera a) della L.R. n.11/2016

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di cremazione, seguono le indicazioni sotto riportate.

Per realizzare un impianto di cremazione, atteso che la normativa vigente stabilisce che i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri, vieta l’utilizzo di crematori mobili e prevede che la vigilanza degli stessi spetti all’Amministrazione Comunale, è necessario che l’Amministrazione Comunale interessata preveda la realizzazione del crematorio nella propria pianificazione territoriale e nel proprio regolamento di polizia mortuaria.

L’impianto deve rispondere alla migliore tecnologia possibile nel rispetto della legislazione vigente a fini di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e all’eventuale aggiornamento della stessa.

Nella progettazione e costruzione dei singoli componenti dell’impianto, a fini di sicurezza, dovranno essere prese a riferimento le norme del settore specifico.

Il progetto di costruzione del crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrati le caratteristiche ambientati del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto ed i sistemi di tutela degli addetti nonché i sistemi di tutela delle matrici ambientali dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

Gli addetti devono essere appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale ed adeguatamente formati oltre che dotati di dispositivi di protezione individuale.

L’impianto deve essere progettato e costruito nel rispetto dei criteri di sicurezza di cui ai regolamenti CE di riferimento quindi dotato di portello d’ispezione con sistema di sicurezza, isolamento termoacustico, allarmi di processo e quant’altro necessario ad ottimizzarne il funzionamento.

La costruzione dei crematorio (insieme ambientale costituito dall’edificio nel suo complesso, impianti, ed ogni parte del corpo edilizio che lo riguarda), sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, quindi per la sua messa in opera ed il suo funzionamento, deve essere sottoposta a pareri ed autorizzazioni igienico- sanitarie e ambientali, a pareri ed autorizzazioni a fini di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che a pareri ed autorizzazioni dei Vigili del Fuoco, ed adeguata a tutte le indicazioni e prescrizioni rinvenienti da detti pareri ed autorizzazioni.

lì progetto di costruzione del crematorio deve essere sottoposto all’esame e alla validazione di una conferenza di servizi e deliberato dal Consiglio Comunale.

La messa in opera del crematorio deve essere conforme a quanto indicato in fase di progettazione ed adeguata ai pareri, alle autorizzazioni e alle prescrizioni degli organismi competenti.

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PIANI CIMITERIALI

Ogni comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispond

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REQUISITI DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO OBITORIALE E RELATIVE NORME GESTIONALI - articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. n. 11/2016

Sono strutture obitoriali:

- i locali all’interno della struttura sanitaria o socio- assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura o, previa autorizzazione della direzione sanitaria, le salme provenienti da abitazioni private se richiesto da familiari o aventi titolo;

- i depositi di osservazione degli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto da familiari o aventi titolo.

Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- il mantenimento in osservazione del cadavere

- il riscontro diagnostico

- le autopsie giudiziarie

- il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti

- le iniezioni conservative di cui all’art. 21 della L.R. 31 maggio 2016 n. 11

- i tra

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REQUISITI DELLA SALA COMMIATO

Per “Sala del Commiato” si intende la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato (art. 18 c. 1 della L.R.. n. 11/2016), la cui gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l’attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale (

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REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE AUTORIMESSE - articolo 2 - comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2016

Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

Gli automezzi devo

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REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E PROFESSIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE - art. 2 - comma 2 - lettera d) della Legge n. 11/2016

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, da società di persone o capitali in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio, valevole per l’intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede operativa l’impresa.

Tanto nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti.

Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale all'interno del territorio della regione Basilicata.

Nel caso di impresa operante in più Comuni, l’istanza di autorizzazione deve essere presentata in tutù i Comuni della regione presso i quali l’impresa intende svolgere attività commerciale.

Presso ogni sede commerciale dell’impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni e del relativo prezzario.

L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali spettano all’ASL competente per territorio.

Le ditte individuali, società di persone o capitali che svolgono attività funebre devono possedere i seguenti requisiti strutturali/gestionali:

- disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e o

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REQUISITI FORMATIVI PER GLI ADDETTI E REQUISITI MINIMI DEI RELATIVI CORSI FORMATIVI SVOLTI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA DGR N. 927/2012 - articolo 2 - comma 2 - lettera g) della L.R. n. 11/2016

I corsi di formazione per le figure professionali di “Responsabile della conduzione dell’attività e addetto alla trattazione degli affari” e “Addetto necroforo” rientrano nell’offerta formativa del “Catalogo Unico Regionale” (CUR) di cui alla DGR n. 1019/2014 e sono erogati da Organismi accreditati allo svolgime

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CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI - articolo 2 - comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/2016

La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico, previste dall’articolo 340, secondo comma, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali al di fuori dei cimiteri, ovvero la conversione a tale uso di cappelle già esistenti, è autorizzata dal Sindaco, sentita la ASL competente per territorio.

Le suddette cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse non inferiore a quella definita per i cimiteri dall’articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Le cappelle private devono essere realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali e le caratteristiche estetiche dei manufatti, nonché la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

Il numero dei loculi da realizzare è sovrapponibile a quanto riportato nel capitolo “requisiti strutturali dei cimiteri”.

La domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione privilegiata, ossia la tumulazione di cadaveri o di resti mortali in luoghi al di fuori dei cimiteri, quando si voglia onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze o quando sia richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi, deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura e c

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LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE DEI SEVIZI NECROSCOPICI, AUTOPTICI E DELLE POMPE FUNEBRI

Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, nec

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1 - MODULISTICA (FAC - SIMILE)

Modulistica relativa alle materie disciplinate dalla L.R. n. 11/2016 da utilizzare quale riferimento sull’intero territorio regionale - articolo 2 - comma 3 della L.R. n. 11/2016

Elenco modulistica (fac-simile) relativamente a:

1) Avviso di morte ex art. 72, comma 3, D.P.R. n. 396/2000

2) Certificato necroscopico

3) Richiesta di certificato attestante le cause di morte

4) Conferimento di mandato di servizio funebre

5) Istanza e rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere (trascorse le 24 ore)

6) Verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere (esclusi i trasporti all’estero)

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Allegato 2 - Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei sevizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri

Parte di provvedimento in formato grafico

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