Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 27/05/2022, n. 76, così recitava:

"Art. 8. - Termini di risposta

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta."

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