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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 02/05/2016, n. 12
L. R. Abruzzo 02/05/2016, n. 12
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 1 della L.R. 32/2007)1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 R (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente: "4. L'accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii. è |
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Art. 2 - (Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 32/2007)1. L’articolo 2 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione) 1. Sono assoggettate ad autorizzazione: a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1) di specialistica medica; 2) di specialistica chirurgica; 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica; 4) di medicina di laboratorio; 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini; |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 3 della L.R. 32/2007)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 32/2007 R è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.". 2. Il comma 5 dell’articolo 3 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - (Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 32/2007)1. L’articolo 4 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - (Autorizzazione all'esercizio) 1. Le strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 3 per procedere all’avvio delle attività presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all’esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La doma |
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Art. 5 - (Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 32/2007)1. L’articolo 5 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio) 1. Il legale rappresentante della struttura autorizzata ai sensi dell’articolo 4, con cadenza triennale, presenta al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione. |
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Art. 6 - (Inserimento dell’articolo 5 bis alla L.R. 32/2007)1. Dopo l’articolo 5 della L.R. 32/2007 R è inserito il seguente: "Art. 5 bis - (Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) |
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Art. 7 - (Inserimento dell’articolo 5 ter alla L.R. 32/2007)1. Dopo l’articolo 5 bis della L.R. 32/2007 è inserito il seguente: "Art. 5 ter - (Requisiti soggettivi, cessione dell’autorizzazione all’esercizio e cause di decadenza) 1. Non può essere autorizzata la struttura il cui titolare: a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all’articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all’articolo 73 del citato T.U., |
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Art. 8 - (Inserimento dell’articolo 5 quater alla L.R. 32/2007)1. Dopo l’articolo 5 ter della L.R. 32/2007 è inserito il seguente: "Art. 5 quater - (Sistema sanzionatorio) 1. Al titolare della struttura |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 6 della L.R. 32/2007)1. Il comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditament |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 7 della L.R. 32/2007)1. L’articolo 7 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale) 1. Il Dipartimento della salute, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento. 2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente ne comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di cui al vigente Manuale di Accreditamento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 7 bis della L.R. 32/2007)1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della L.R. 32/2007, in fine, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "In caso d |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 8 della L.R. 32/2007)1. Il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta region |
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Art. 13 - (Sostituzione dell’articolo 9 della L.R. 32/2007)1. L’articolo 9 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Compiti della Regione) 1. La Gi |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 32/2007)1. L’articolo 10 della L.R. 32/2007 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Inserimento dell’articolo 10 bis alla L.R. 32/2007)1. Dopo l’articolo 10 della L.R. 32/2007 è inserito il seguente: |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 11 della L.R. 32/2007)1. Al comma 3 dell’articolo 11 della L.R. 32/2007 sono aggiunti, in fine, i due periodi seguenti: |
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