L. R. Puglia 11/05/2001, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 11/05/2001, n. 13

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.
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Art. 1 - (Ambito oggettivo di applicazione)

1. La presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge pe

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Art. 2 - (Funzioni regionali)

1. La Regione esercita, in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative a:

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Art. 3 - (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di seguito elencati:

a) Comuni, Province e Comunità montane della Regione;

b) Aziende unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale e Aziende ospedaliere;

c) Consorzi tra soggetti di cui alle lettere a) e b) ovvero i Consorzi degli enti di cui alla lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti o con altri soggetti, anche privati;

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Art. 4 - (Programma triennale)

1. La Giunta regionale adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori delle opere pubbliche, con l'ind

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Art. 5 - (Programma annuale)

1. Per l'attuazione del piano previsionale triennale di cui all'articolo 4 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, comprendente le opere da realizzare, i s

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Art. 6 - (Responsabile del procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 nominano, nell'ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione

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Art. 7 - (Catasto opere pubbliche)

N8

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Art. 8 - (Osservatorio dei lavori pubblici)

1. É istituito, presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l'Osservatorio nazionale.

2. La responsabilità dell'Ufficio "Osservatorio regionale dei lavori pubblici"

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Art. 9 - (Spese ammissibili a finanziamento)

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle elencate nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.

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Art. 10 - (Interventi in gestione diretta della Regione)

1. Per gli interventi di competenza diretta della Regione, come individuati dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20, la Giunta regionale individua le strutture interne all'org

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Art. 11 - (Organi consultivi)

N13

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Art. 12 - (Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie)

1. Le prestazioni relative alla progettazione, direzione dei lavori, nonché a incarichi di natura tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società di professionisti o s

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Art. 13 - (Elenco regionale prezzi)

1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la G

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Art. 14 - (Conferenza dei servizi)

1. N14

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Art. 15 - (Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza. Espropriazioni)

1. Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza regionale.

2. Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti es

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Art. 16 - (Acquisizione delle aree)

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se

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Art. 17 - (Realizzazione delle opere)

1. All'affidamento ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si provvede con le modalità previste

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Art. 17-bis

N20

1. Nell'affidamento di lavori, finanziati anche parzialmente dalla Regione, di importo inferiore a euro 5 milioni per i quali si proceda con il sistema dell'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari come disciplinato da

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Art. 17-ter

N21

1. Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici d'importo inferiore a euro 1 milione, iva esclusa, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18, si procede mediante licitazione privata semplificata come disciplinata dai successivi commi.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici approvano e pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet regionale e all'albo della stazione appaltante l'elenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata. La procedura di affida

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Art. 18 - (Trattativa privata)

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale e per lavori d'importo non superiore

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Art. 19 - (Disciplina economica degli appalti e delle concessioni)

1. Per tutte le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge si applicano le norme statali che disciplinano gli aspetti econ

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Art. 20 - (Piani di sicurezza)

1 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al recepimento del rego

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Art. 21 - (Collaudo delle opere)

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

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Art. 22 - (Albo regionale dei collaudatori)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di collaudo è istituito l'Albo regionale dei collaudatori.

2. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professi

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Art. 23 - (Riserve dell'impresa e definizione delle controversie)

1. Per la disciplina delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali in materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la Giunta

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Art. 24 - (Rendiconto finale)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell'Atto di collaudo o del Certificato di Regolare esecuzione, rendono all'Assessorato regionale alle opere pubbliche, ovvero al compente Assessorato regionale, che ne

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Art. 25 - (Rinvio alle norme statali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in materia.

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Art. 26 - (Finanza di progetto)

1. La Regione Puglia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli intervent

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Art. 27 - (Abrogazioni. Norme transitorie. Deleghe)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonché tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

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Art. 28 - (Disposizioni finali)

1. Alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni in quanto la stessa ha la finalità di adeguare la legislazione

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