N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 16, L.R. 2 luglio 2008, n. 18; dall'art. 30, comma 1, della L.R. 30/04/2009, n. 10; dall'art. 30, comma 2, della L.R. 30/04/2009, n. 10; dall'art. 3, comma 19, della L.R. 31/12/2007, n. 40 e, successivamente, abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 19/07/2013 n. 19, così recitava:

“Art. 11 - (Organi consultivi)

1. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) è organo della Regione istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il CRLLPP è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;

b) il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;

c) un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;

d) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;

e) un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli ingegneri;

f) un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli architetti;

g) i dirigenti responsabili delle strutture tecniche provinciali del Settore lavori pubblici;

h) un dirigente del Settore regionale competente nelle sotto specificate materie, designato dagli Assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

2-bis. Ai componenti esterni del Consiglio regionale lavori pubblici, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta un'indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso, quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLLPP:

a) il Soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;

b) i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro delegati;

c) il Soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'Ufficio di segreteria affidato alla responsabilità di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio. In caso di assenza del Presidente, il CRLLPP è presieduto dal dirigente del Settore lavori pubblici.

5. Il CRLLPP è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il CRLLPP dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. È applicabile ai componenti esterni del CRLLPP la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del CRLLPP.

9. Il CRLLPP è competente a esprimere pareri relativi a:

a) strumenti programmatori predisposti dai settori regionali riferiti ai lavori pubblici di competenza regionale;

b) progetti di competenza diretta della Regione d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;

c) progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico nonché alle relative varianti comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;

d) controversie relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;

e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del CRLLPP,

10. Il CRLLPP esprime, inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione di importo inferiore a 10 milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;

b) i progetti di lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle competenze professionali del dirigente dell'Ufficio tecnico dell'ente attuatore e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto.

12. I pareri di cui al comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere si intende reso favorevolmente.”

Dalla redazione