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D.Ass.R. Sicilia 08/02/2001

Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della L.R. 23.12.2000, n. 32.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Ass. R. 15/02/2017

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[Premessa]

L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti


Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32R, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";

Vista la legge regionale 6 marzo

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Art. 1

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attr

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Art. 2

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di

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Art. 3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turi

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Allegato - Normativa di classifica

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.

L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.

Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.

All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.

Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/1990R, come modificato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/1993R, intraprendere l'esercizio dell'attività.

Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437R, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990R.

Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.

Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.

Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/1996R.

Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000R, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arriv

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