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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 16/02/2016, n. 1
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- L.R. 21/03/2024, n. 2
- L.R. 29/12/2020, n. 32
- L.R. 27/12/2019, n. 31
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Articolo 1 - Oggetto1. La Regione crede fermamente nello sviluppo sostenibile della propria economia e vuole rafforzarne le peculiarità caratteristiche per portare l'economia regionale al livello di crescita ed eccellenza delle regioni europee più progredite. |
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Articolo 2 - Obiettivi1. La presente legge si prefigge l'adozione di misure urgenti per promuovere gli investimenti, la crescita e l'occupazione in un ambiente economico competitivo ispirato al rispetto delle regole, alla tutela del consumatore utente e alla protezione della salute e dell'ambiente. A tal fine la Giunta, le parti sociali e le componenti della società regionale sono chiamate a un confronto preventivo per condividere linee di azione e provvedimenti per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione in Liguria. Gli impegni reciproci assumono la forma di un patto pluriennale denominato “Patto per il lavoro e per il clima”, soggetto all’aggiornamento e al monitoraggio delle stesse parti firmatarie per verificare l’efficacia e l’impatto delle misure adottate in termini di sviluppo e occupazione. In particolare, la presente legge indica quali obiettivi per l'azione regionale: a) attuare la libera circolazione dei servizi e la libera attività economica, la tutela del mercato e la protezione dei diritti degli utenti di servizi pubblici e dei consumatori; |
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Articolo 3 - Riorganizzazione del sistema regionale1. La Regione attua politiche di riorganizzazione di tutto il sistema regionale, dei propr |
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Articolo 4 - Risorse per la crescita1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività necessarie per il perseguimento dei predetti obiettivi, la Regione opera in ottica di complementarietà sinergica tra le diverse fonti di finanziamento, comprese quelle statali e comunitarie, in osservanza dei vincoli e d |
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Articolo 5 - Agevolazioni fiscali per le imprese1. La Regione adotta misure di agevolazione fiscale in materia di imposta regionale sulle |
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Articolo 6 - Libertà di impresa1. La Regione, sentite le categorie dell'impresa e del lavoro, individua le norme che costituiscono barriere di accesso o misure di effetto equivalente non giustificate sulla base dei pri |
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Articolo 7 - Attrazione degli investimenti produttivi1. Allo scopo di promuovere la crescita e l'occupazione, favorendo l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di attività di imprese e reti d'impresa localizzate in Liguria, la Regione può stipulare Accordi di Localizzazione con imprese che investano in nuove attività produttive e turistiche, nonché nel terziario e che assumano l'obbligo di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa comunitaria. 2. Tali Accordi possono prevedere, oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 5, nei limiti delle disponibilità di bilancio del |
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Articolo 8 - Misure per la creazione di impresa1. Allo scopo di rilanciare la propensione all'imprenditorialità, la Regione intende supportare lo sviluppo di nuove iniziative sostenendo la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up, in sinergia con il sistema camerale avvalendosi delle buone pratiche attivate sul territorio, nei limiti delle disponibilità stabiliti dal bilancio regionale, anche mediante l'adozione di misure ai sensi |
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Articolo 9 - Nuovi strumenti per l'accesso al credito e al capitale di rischio1. La Regione per il rilancio del sistema produttivo intende rafforzare l'accesso della generalità delle micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico agli strumenti necessari per realizzare una diversificazione delle fonti di finanziamento e allentare i vincoli finanziari che ne mettono a rischio la continuità e ne rallentano lo sviluppo. |
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Articolo 10 - Fondo strategico regionale1. La Regione promuove la costituzione di un Fondo strategico regionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali. Gli interventi del Fondo potranno operare sia direttamente, quale cofinanziamento o garanzia degli interventi di altri operatori e/o altre istituzioni, o per il tramite di specifici veic |
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Articolo 11 - Azioni strategiche in materia di agricoltura, comparti ad essa collegati e rivitalizzazione delle aree interne1. La Regione opera nel comparto agricolo, forestale e della pesca concentrando le risorse finanziarie, soprattutto quelle afferenti il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEASR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e le proprie attività di supporto a favore del sistema delle imprese e dei territori. 2. Al fine di perseguire l |
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Articolo 12 - Interventi in materia di cultura e spettacolo1. La Regione provvede alla semplificazione, alla razionalizzazione e all'innovazione dei criteri e delle procedure per il sostegno regionale di enti, progetti e interventi in materia di cultura e spettacolo. 2. La revis |
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Articolo 13 - Brand turistico ligure nel mondo1. La Regione intende potenziare i flussi turistici e favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria, attraverso: a) la creazione di una stazione integrata di traffico internazionale dalla quale partano collegamenti veloci di eccellenza; b) lo sviluppo della Regione Lig |
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Articolo 14 - Azioni strategiche in materia di formazione e lavoro1. La Regione, in collaborazione con il sistema camerale e avvalendosi dei sistemi di rilevazione del mercato del lavoro e delle buone pratiche individuate, al fine di prevedere strumenti innovativi e flessibili per collegare la programmazione formativa alle esigenze delle imprese: |
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Articolo 15 - Infrastrutture strategiche per la Liguria 20201. La Regione attua la strategia macroregionale alpina anche attraverso forme stabili di cooperazione territoriale transfrontaliera volte a restituire centralità al Sud Europa come area di scambio, di traffico e di produzione e distribuzione di energia alternativa, in coerenza con la politica di potenziamento della rete di trasporto marittimo. 2. La Regione, anche con opportune alleanze di traffico, cura ogni azione per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la mobilità delle merci e delle persone, e segnatamente: la diga portuale di Genova, il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Andora-Ventimiglia, la gronda autostradale, il Terzo valico dei Giovi, la Pontremolese, il tunnel della Fontanabuona, un nuovo |
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Articolo 16 - Economia del mare1. La Regione riconosce l'economia del mare come elemento strategico per la Liguria e prom |
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Articolo 17 - Trasporto pubblico locale1. La mobilità regionale è un servizio di interesse economico ai sensi degli articoli 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a fissare condizioni, in particolare econom |
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Articolo 18 - Misure per il rafforzamento delle fasi di progettazione e finanziamento di opere pubbliche di particolare rilievo1. Al fine di individuare le soluzioni ottimali, di assicurare maggiore certezza dei tempi |
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Articolo 19 - Appalti pubblici come strumento di crescita1. La Regione, anche quale centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, attua politiche di semplificazione in materia di appalti pubblici nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dando diretta applicazione ai principi generali di cui alle direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei |
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Articolo 20 - Misure di incentivazione e semplificazione per il recupero, la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente1. La Regione adotta misure per incentivare il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato, nonché la rigenerazione urbana, nel rispetto dei valori paesaggistici e delle normative di tutela ambientale e di efficienza energetica delle costruzioni. |
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Articolo 21 - Misure per la valorizzazione e la fruizione delle aree demaniali marittime1. Al fine di valorizzare le aree demaniali marittime e la loro fruizione la Regione adott |
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Articolo 22 - Misure per la promozione dell'attività d'impresa nel comparto Sanità1. La Giunta regionale promuove gli investimenti e le attività d'impresa per l'erogazione |
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Articolo 23 - Efficienza energetica negli edifici residenziali1. La Giunta regionale promuove il miglioramento dell'efficienza energetica in raccordo con la disciplina europea e gli obiettivi pr |
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Articolo 24 - Sviluppo del digitale in Liguria1. La Regione favorisce l'economia locale, il commercio e l'industria, incluse le attività portuali, mediante il miglioramento dell'infrastruttura digitale e la creazione di competenze e tecnologie nel campo della cyber security, intesi entrambi come fondamentale motore di sviluppo e progresso da attuarsi anche attr |
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Articolo 25 - Misure per la ricerca scientifica e la formazione universitaria1. La Giunta regionale procede ad una complessiva revisione dei criteri di collaborazione e finanziamento dell'Università, degli enti di ricerca e dei centri di ricerca promuovendo l'eccellenza, il merito, l'innovazione scientifica e tecnologica e dei metodi di didattica nei settori scientifici. In particolare saranno attuate misure per l'attrazione d |
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Articolo 26 - Semplificazioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)1. La Regione persegue una politica per la crescita sostenibile e rivede le proprie normat |
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Articolo 27 - Monitoraggio1. Annualmente la Giunta regionale provvede al monitoraggio, sulla base di indicatori quantitativi e misurabili, dell'attuazione in termini di efficacia ed impatto delle misure contenute nella presente legge attraverso una valutazione degli esiti e delle ricadute sull'economia regiona |
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Articolo 28 - Norma finanziaria1. Agli effetti economici e finanziari derivanti dall'attuazione delle misure delineate da |
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Articolo 29 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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