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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.C.R. Calabria 18/01/2000, n. 409
Delib.C.R. Calabria 18/01/2000, n. 409
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[Premessa]"IL CONSIGLIO REGIONALE PREMESSO che l'articolo 1, comma 2, della Legge regionale 17/99, in attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 114/98, demanda al Consig |
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Allegato - INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998RELAZIONE La legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa" R ha disegnato il quadro normativo generale per lo sviluppo del settore commerciale in Calabria, prendendo a riferimento il decreto legislativo di riforma del settore. I principi della legge debbono tuttavia essere tradotti, sul piano concreto, in indicazioni di dettaglio circa le modalità di sviluppo dell'apparato distributivo. L'articolo 1, comma 2, della legge regionale ha demandato tale definizione a un apposito provvedimento relativo agli indiri |
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - (Natura del provvedimento)1. Le presenti disposizioni costituiscono gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative |
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Art. 2 - (Definizioni)Ai fini degli articoli che seguono, si intendono: a) per decreto, il decreto legislativo 331 marzo 1998, n. 114;R |
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Art. 3 - (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)1. Le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei Comuni della Regione individuata dall'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - Medie strutture di minore dimensione: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni di classe I e Il e tra 151 e 600 mq. nei Comuni di classe III e IV; |
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TITOLO II - Criteri per lo sviluppo delle grandi strutture di vendita |
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Art. 4 - (Compatibilità delle grandi strutture di vendita in relazione alla dimensione demografica)1. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, l'apertura ed il trasferimento di grandi strutture di vendita può avvenire solo all'interno di Comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria rnerceologica dell'esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue: |
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Art. 5 - (Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)1. Sulla base dei risultati dell'analisi preliminare della consistenza della rete distributiva, realizzata attraverso la collaborazione delle Camere di commercio e dei Comuni, al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture idonei a garantire un'equilibrata distribuzione delle diverse tipologie di vendita sul territorio, per il quadriennio di validità della presente delibera sono previsti interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime in relazione alle aree sovracomunali di cui all'articolo 2, lettera c);
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Art. 6 - (Criteri di priorità)1. In caso di domande concorrenti presentate ai Comuni di una medesima area sovracomunale nel corso dello stesso mese, la Conferenza di servizi accorda il seguente ordine di priorità: a) domande di realizzazione di iniziative per concentrazione di due o più preesistenti medie o grandi strutture ubicate nella medesima area sovracomu |
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Art. 7 - (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture e programmazione concertata)1. Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di natura urbanistica e delle normative in materia igenico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, nel progetto da allegare all'istanza per l'apertura di grandi strutture di tipo G2, se promosse nella tipologia del centro commerciale, vanno preferibilmente previsti i seguenti servizi accessori, da realizzare all'interno o in adiacenza con la grande struttura di vendita: |
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Art. 8 - (Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita)1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di servizi, qualora esso sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di |
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TITOLO III - Direttive ai Comuni |
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Art. 9 - (Sviluppo delle medie strutture di vendita)1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a) dell'articolo 11 della Legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Comuni approvano: a) le norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della Legge regionale e degli articoli 8 e 9 del Decreto, contenute nella delibera - tipo di cui all'allegato C; b) gli indirizzi e i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni quattro anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita. 2. Sulla base dei risultati dell'analisi preliminare della consistenza della rete distributiva e dei fattori socio-economici e demogr |
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Art. 10 - (Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali)1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi e, ove necessario, li adeguano ai fini di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3, della Legge regionale. 2. Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21 ottobre 1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola des |
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TITOLO IV - Ulteriori disposizioni attuative |
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Art. 11 - (Parametri per l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente. turistica e delle città d'arte)1. In attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale, al fine di richiedere l'inserimento nell'ele |
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a) Parametri riferiti alla domanda turistica:a.1 Arrivi su popolazione residente: 0,4; |
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b) Parametri riferiti all'offerta turistica:b.1 Capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,9; b.2 Strutture ricett |
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Art. 12 - (Locali di vendita)1. I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica. 2. È consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali d |
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Art 13 - (Vendita in strutture ricettive)1. L'attività di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal |
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Art. 14 - (Disposizioni in materia merceologica)1. In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari |
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Art. 15 - (Gestione di reparto)1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiega |
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Art. 16 - (Misure per lo sviluppo del Commercio Elettronico)1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di Commercio e con le organizzazioni delle Imprese |
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AIlegato A: Elenco delle aree e sub-aree sovracomunali di Gravitazione Commerciale |
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Allegato B: Classificazione delle aree sovracomunali in relazione agli obiettivi di sviluppo delle medie strutture di venditaVedi B.U. 4.3.2000, n. 14 |
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Allegato C - Delibera Tipo comunale relativa al procedimento di rilascio della autorizzazioni per le medie strutture di vendita- Visto l'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e l'articolo 11 della Legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, di attuazione del Decreto, che attribuiscono al Comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita. - Considerato che il Comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. - Preso atto che il Comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza, la semplificazione e la snellezza dell'azione amministrativa, nonché la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e dall'articolo 2, comma 1, lettera j) della Legge regionale n. 17/1999. - Considerato il provvedimento attuativo con il quale i |
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