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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 11/06/1999, n. 17
L.R. Calabria 11/06/1999, n. 17
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[Premessa] |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, R gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio. |
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Art. 2. - Finalità1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la presente legge e i provvedimenti previsti all'articolo precedente perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità: a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs 114/98, attraverso la promozione, dei processi di ristrutturazione e, riconversione delle attività commerciali esistenti; b) lo sviluppo della rete commerciale second |
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Titolo II - Programmazione della rete distributiva |
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Art. 3. - Ripartizione del territorio comunale1. Al fine di formulare, indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che garantiscano un equilibrato sviluppo territoriale delle diverse tipologi |
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Art. 4. - Classificazione dei Comuni1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi: |
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Art. 5. - Priorità per il rilascio delle autorizzazioni1. Tra più domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita è data priorità a quelle che prevedono la concentrazione di due o più preesistenti medie o grandi strutture, purché sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni: a) le strutture di vendita concentrate siano ubicate nella medesima sub-area di cui all'art. 3, comma 2; b) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che s |
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Art. 6. - Automatismi per concentrazione o accorpamento1. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) , del d.lgs 114/1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di prodotti di largo e generale consumo. 2. Non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento di superficie di medie o grandi strutture di vendita qualora |
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Art. 7. - Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs 114/98, unitamente alla seguente documentazione: a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale; b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle, aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari; c) relazione tecnico-economica sulla iniziativa proposta, contene |
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Art. 8. - Subingresso1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di |
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Titolo III - Disposizioni di carattere urbanistico |
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Art. 9. - Dotazione di aree a parcheggio1. I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati oltre quelli previsti dalla legislazione nazionale. 2. La dotazione di aree destinate a parcheggio è stabilita: |
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Art. 10. - Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale1. Il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre 60 giorni dal rilascio dell |
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Titolo IV - Indicazione ai comuni |
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Art. 11. - Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1 comma 2, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale, nonché il termine, non superiore ad un anno entro il quale l'esercizio commerciale deve essere attivato, decorso il quale l'autorizzazione s'intende decaduta; b) gli strumenti di promozione e svilup |
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Art. 12. - Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali. 2. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate. 3. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di salvaguardia della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. |
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Art. 13. - Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico, artistico, archeologico e ambientale1. I Comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere comp |
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Art. 14. - Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 N1 "abitanti, nonché nelle zone montane, individuate con atto della Provincia ove le stesse ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi strumenti" di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio. 2. Ai fini dell'efficacia degli strumenti di promozione e sviluppo, |
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Art. 15. - Procedura per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte1. Ai fini di quanto previsto nell'articolo 12 del d.lgs 114/98, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte nel quale sono iscritti, su indicazione dell'Assessorato al turismo, i Comuni e le città d'arte che rientrano nei parametri indicati nell'allegato B alla presente legge. |
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Titolo V - Vendite di liquidazione e di fine stagione |
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Art. 16. - Vendite di liquidazione1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere: a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, |
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Art. 17. - Vendite di fine stagione o saldi1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da vi |
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Art. 18. - Disposizioni comuni1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto. 2. Il venditore deve essere in grado di dimostrate la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevol |
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Titolo VI - Strumenti di qualificazione e sviluppo imprenditoriale, professionale ed economico |
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Art. 19. - Osservatorio regionale del commercio1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g ), del d.lgs 114/1998, è istituito l'Osservatorio regionale del commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva. 2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva. |
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Art. 20. - Attività di formazione per gli operatori commerciali1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego. 2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali: a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla ges |
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Art. 21. - Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le |
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Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 22. - Disposizioni transitorie1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono: a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico; b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera precedente, finalizzata all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge; c) alla ricognizione dello stato di informatiz |
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Art. 23. - Sanzioni1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata |
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Art. 24. - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a q |
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Allegato A |
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Area di gravitazione Commerciale 1 Praia a Mare (Comune Provincia)Aieta Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 2 Castrovillari (Comune Provincia)Acquaformosa Cosenza Altomonte Cosenza Cassano allo Jonio Cosenza Castrovillari Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 3 Trebisacce (Comune Provincia)Albidona Cosenza Alessandria del Carretto Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 4 Diamante (Comune Provincia)Belvedere Marittimo Cosenza Buonvicino Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 5 Corigliano Calabro (Comune Provincia)Bocchigliero Cosenza Calopezzati Cosenza Caloveto Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 6 Paola (Comune Provincia)Acquappesa Cosenza Bonifati Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 7 Cosenza (Comune Provincia)Acri Cosenza Altilia Cosenza Aprigliano Cosenza Belsito Cosenza Bianchi Cosenza Bisignano Cosenza Carolei Cosenza Carpanzano Cosenza Casole Bruzio Cosenza Castiglione Cosentino Cosenza Castrolibero Cosenza Celico Cosenza Cellara Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 8 Crotone (Comune Provincia)Belvedere di Spinello Crotone Caccuri Crotone Carfizzi Crotone Casabona Crotone |
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Area di gravitazione Commerciale 8/a San Giovanni in Fiore (Comune Provincia)Castelsilano Crotone |
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Area di gravitazione Commerciale 8/b Taverna (Comune Provincia)Albi Catanzaro Andali Catanzaro Belcastro Catanzaro |
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Area di gravitazione Commerciale 9 Amantea (Comune Provincia)Aiello Calabro Cosenza Amantea Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 10 Lamezia Terme (Comune Provincia)Conflenti Catanzaro Curinga Catanzaro Decollatura C |
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Area di gravitazione Commerciale 11 Catanzaro (Comune Provincia)Amaroni Catanzaro Amato Catanzaro Borgia Catanzaro Botricello Catanzaro Caraffa di Catanzaro Catanzaro |
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Area di gravitazione Commerciale 12 Vibo Valentia (Comune Provincia)Acquaro Vibo Valentia Arena Vibo Valentia Briatico Vibo Valentia Cessaniti Vibo Valentia Dasà Vibo Valentia Dinami Vibo Valentia Drapia Vibo Valentia |
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Area di gravitazione Commerciale 12/a Ricadi (Comune Provincia)Ioppolo Vibo Valentia |
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Area di gravitazione Commerciale 12/b Serra San Bruno (Comune Provincia)Brognaturo Vibo Valentia Capistrano Vibo Valentia |
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Area di gravitazione Commerciale 13 Soverato (Comune Provincia)Argusto Catanzaro Badolato Catanzaro Cenadi Catanzaro Centrache Catanzaro |
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Area di gravitazione Commerciale 14 Gioia Tauro (Comune Provincia)Anoia Reggio Calabria Bagnara Calabra Reggio Calabria Candidoni Reggio Calabria Cosoleto Reggio Calabria Delianuova Reggio Calabria |
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[N=3]"Area di gravitazione Commerciale 14/a Taurianova (Comune Provincia)Cinquefrondi Reggio Calabria Cittanova Reggio Calabria |
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Area di gravitazione Commerciale 15 Locri (Comune Provincia)Grotteria Reggio Calabria Locri Reggio Calabria Mammola Reggio Calabria Marina di Gioiosa Jonica Reggio Calabria Martone Reggio Calabria Monasterace Reggio Calabria Pazzano Reggio Calabria Placanica Reggio Calabria |
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Area di gravitazione Commerciale 16 Reggio (Calabria Comune Provincia)Calanna Reggio Calabria Campo Calabro Reggio Calabria |
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Area di gravitazione Commerciale 17 Melito di Porto Salvo (Comune Provincia)Bagaladi Reggio Calabria Bova Reggio Calabria |
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Allegato BParametri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte 1) I parametri per l'inserimento dei Comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 15 della legge regionale sono così definiti: a) Parametri riferiti alla domanda turistica 2) a.1. arrivi su popolazione residente ... 3) a.2. presenze su popolazione residente ... 4) a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq) ... 5) a.4. presenza su superficie territoriale (kmq) ... 6) a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq) ... a) Parametri riferiti all'offerta turistica 7) b.1 capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): ...; |
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