Ai sensi del combinato disposto dell’Allegato A, paragrafo 42, del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e dell’Allegato 1, paragrafo 38, delle Linee Guida Enea, il Responsabile dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall’articolo 6 del d.p.r. n. 74/2013.

Dalla redazione