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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 16/02/2000, n. 12
L. R. Lazio 16/02/2000, n. 12
L. R. Lazio 16/02/2000, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/06/2017, n. 6
- L.R. 04/08/2009, n. 19
- L.R. 13/04/2000, n. 20
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Art. 1 - Art. 6 Omissis
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Art. 7 - Disposizione transitoria in materia di autorizzazioni di servizi socioassistenziali ed asili nido privati1. Fino all'emanazione del regolamento regionale cui all'articolo 58, comma 5 della legge, regionale 9 settembre 1996, n. 38, per il rilascio, la sospe |
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Art. 8 - Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 concernente individuazione degli ambiti territoriali ed organizzazione del servizio idrico integrato1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. |
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Art. 9 - Art. 10 Omissis
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Art. 11 - Deroga al termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla legislazione vigente1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 93, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, può disporr |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 14 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - Contributo finanziario per il completamento di interventi già finanziati e nuovi interventi1. Lo stanziamento del capitolo n. 24131, previsto nell'importo di lire 20 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per l'anno 2002, è destinato al completamento degli interventi già finanziati nonché ai nuovi interventi concernenti: a) la realizzazione di nuovi ormeggi turistici nel porto di Gaeta ovvero la realizzazione di un mercato ittico |
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Art. 27 - Contributo finanziario per la realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone1. Al fine di partecipare ella realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone, è istituito il capitolo n. 28173 nel bilancio 2000 denominato: "Parte |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 38/1998, è sostitui |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Modifica alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 concernente disposizioni regionali per il sostegno dell'occupazione1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1996 è aggiunto il seguente: |
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Art. 31 - Art. 32 Omissis
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Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia di RietiDopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1998 è aggiunt |
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Art. 34 - Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11 concernente norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente: "1. L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 1497/1939, è irrogata e determinata dal comune e le relative somme sono dallo stesso incamerate ed utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale.". |
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Art. 35 - Integrazioni alla L.R. 6 agosto 1999, n. 12 concernente disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenzialeDopo l'articolo 7 della l.r. 12/1999 sono inseriti i seguenti: "Art. 7-bis 1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mes |
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Art. 36 - Istituzione di un capitolo di spesa per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento localizzazione impianti emittenza radiotelevisiva1. Per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva è istituito nel bilancio |
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Art. 37 - Art. 44 Omissis
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Art. 45 - Contributo straordinario ai comuni per la diffusione della cultura informatica1. Al fine di favorire un progetto sperimentale per l'informatica nelle scuole medie e medie superiori e l'utilizzo della rete internet, si istituisce il capitolo n. |
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Art. 46 - Interventi per il ripristino di immobili ad uso abitativo danneggiati dall'inondazione dei fiumi Aniene e Velino nel dicembre 19991. La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale per favorire il consolidamento ed il ripristino di immobili ad uso abitativo ubicati nel Comune di Roma, nel Comune di Rieti e nei comuni della Provincia di Roma e della Provincia di Rieti, che hanno subito danni per l'inondazione dei fiumi Aniene e Velino. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per immobili ubicati nel territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dall'evento calamitoso, ubicati nei comuni individuati ai sensi del comma 2, vengono concessi ai proprietari contributi in conto capitale sulla spesa della ristrutturazione dei fabbricati stessi nonché per il ripristino o la sostituzione dei macchinari e dei mezzi necessari alla produzione delle merci, alla lavorazione dei terreni e per il recupero delle scorte agricole danneggiate. Ai fini della concessione dei contributi deve essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data dell'esondazione dei fiumi Aniene e Velino. N1 4. I contributi previsti dal comma 6 sono concessi per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della sposa occorrente risultante da apposita perizia giurata, redatta con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al comma 2, da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al Cancelliere della pretura competente per territorio, a detto ammontare va sommata la quota I.V.A, oltre un importo forfettario del 5 per cento per spese tecniche e generali. I lavori previsti dalla perizia devono portare al completo recupero dell'unità immobiliare danneggiata. 5. Qualora la perizia non sia redatta in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'interessato vie |
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Art. 47 - Promozione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane1. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalle delibere del CIPE del 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, 21 marzo 1997, dal decreto legge n. 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1992, n. 488, dal D.M. n. 527/1995, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati |
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Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Promozione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale. 2. Per il fine di cui al comma 1, l'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. prevede, nell'ambito delle attività inserite nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 24, comma 8 della L.R. n. 6/1999, la costituzione, ai sensi dello stesso articolo 24, comma 3, lettera a), della società di cui al comma 1, alla quale possono partecipare, oltre all'agenzia: |
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Art. 50 - Contributo finanziario al Comune di Palombara Sabina per la realizzazione di un impianto funiviario1. Al fine di promuovere turisticamente l'area della Sabina, anche in occasione dell'evento giubilare, è destinato a favore del Comune di Palombara Sa |
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Art. 51 - Art. 52 Omissis
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Art. 53 - Ulteriore finanziamento al Comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane1. Per il prosieguo delle opere previste dalla legge regionale 7 giug |
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Art. 54 - Art. 56 Omissis
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Art. 57 - Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51 concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile1. Alla L.R. n. 51/1996, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31 e dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, sono apportate l |
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Art. 58 - Art. 59 Omissis
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Art. 60 - Modalità per l'accesso ai contributi per iniziative culturali e dello spettacolo1. Allo scopo di sostenere la diffusione della cultura e dello spettacolo su tutto il territorio della Regione, nell'ambito delle iniziative individuat |
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Art. 61 - Omissis
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Art. 62 - Interpretazione autentica del comma 17, dell'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente l'ambito territoriale di partenza del patto territoriale di Ostia Antica |
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Art. 63 - Omissis
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Art. 64 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Rieti1. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, dopo le parole "contributi a favore" sono inserite le seguenti: "dell'amministrazione provinciale e". 2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 6-bis - (Sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova) 1. Allo scopo di garantire lo sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova, la Regione concede finanziamenti tesi a favorire l'integrazione e l'equilibrata crescita dei settori del terziario, del commercio, ivi comprese le fiere ed i mercati, della residenza, della ricettività turistica, dei beni culturali ed archeologici, dei servizi sociosanitari, dello sport e dell'istruzione scolastica. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati all'amministrazione provinciale in base alle specifiche iniziative previste nei settori di cui al comma |
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Art. 65 - Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente istituzione dell'A.R.P.A.1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/1 |
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Art. 66 - Disposizioni transitorie per l'accelerazione delle procedure di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e modifica al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 45/19981. Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinanti e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, individuato con deliberazione Giunta regionale, è comandato dalle aziende USL presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A. Lazio) istituita con L.R. n. 45/1998. 2. Dallo stesso termine di cui al comma 1, l'A.R.P.A. Lazio subentra nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite già svolte dai presidi multizonali di prevenzione. Dalla stessa data le aziende USL conferiscono in uso gratuito all'A.R.P.A. Lazio i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei settori dei presidi multizonali e della sezione decentrata di cui al comma 1, individuati con deliberazione Giunta regionale. 3. Le aziende USL continuano nella gestione amministrativa del personale comand |
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Art. 67 - Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60; 26 febbraio 1987, n. 22, come modificata dalle leggi regionali 22 maggio 1995, n. 35; 18 maggio 1998, n. 14 - articolo 30; 7 giugno 1999, n. 6 - articolo 9; 9 dicembre 1999, n. 37 - articolo 111. Dopo la lettera o-septiens-decies) del comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 67/1993, da ultimo modificato dall'articolo 11 della l.r. 37/1999 sono a |
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Art. 68 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione collegamento viario per il casello autostradale di Frosinone1. Per la realizzazione del collegamento viario tra la strada statale n. 6 Casilina, il casello autostradale di Frosinone e la strada statale n. 156 Mo |
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Art. 69 - Costituzione di un fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro1. Al fine di incrementare gli strumenti idonei al contenimento degli incidenti nei luoghi di lavoro, si istituisce il capitolo n. 41102 denominato: "F |
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Art. 70 - Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, come modificata dalla L.R. 18 febbraio 1989, n. 13; dalla L.R. 5 marzo 1990, n. 25; dalla L.R. 4 dicembre 1992, n. 49; dalla L.R. 22 maggio 1997, n. 11; dalla L.R. 29 maggio 1997, n. 15 concernente disciplina dei servizi di sviluppo agricolo |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere1. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 37, dopo le parole: "della comunicazione.", sono aggiunte le seguenti: "Per i beni immobili funzionalmente destinati ad attività agro-sil |
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Art. 73 - Omissis
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Art. 74 - Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2 concernente nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili (62) |
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Art. 75 - Art. 76 Omissis
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Art. 77 - Interventi regionali in materia di concorso alla prevenzione del fenomeno dell'usura1. Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti senza finalità di lucro da almeno cinque anni, operan |
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Art. 78 - Omissis
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QUADRO A - Omissis
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