Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 05/10/1993, n. 398
D.L. 05/10/1993, n. 398
D.L. 05/10/1993, n. 398
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 04/12/1993, n. 493 (legge di conversione)
- L. 28/01/1994, n. 85
- D.P.R. 22/04/1994, n. 425
- D.L. 12/11/1996, n. 576 (L. 31/12/1996, n. 677)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- D.L. 25/03/1997, n. 67 (L. 23/05/1997, n. 135)
- D.L. 19/05/1997, n. 130 (L. 16/07/1997, n. 228)
- Sentenza Corte Costituzionale 18/07/1997, n. 241
- L. 07/08/1997, n. 266
- D.L. 30/01/1998, n. 6 (L. 30/03/1998, n. 61)
- L. 30/04/1999, n. 136
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 21/12/2001, n. 443
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Art. 1 (Programmi di investimento 1993-1995)1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il Cipe, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il Cipe, in sede di verifica tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il Cipe, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del Cipe stesso, con priorità per quelle dislocate nelle |
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Art. 2 (Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice)1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32,R è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismisci del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.R 2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata: "a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,R nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo Testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi; |
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Art. 3 (Imputazione delle spese di programmazione e progettazione)1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni compete |
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Art. 5 (Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, R è diffe |
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Art. 7 (Edilizia sovvenzionata e agevolata)1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, R sono sostituiti dai seguenti: "7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, R trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di |
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Art. 7-bis (Pareri regionali su progetti di opere pubbliche)1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della |
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Art. 8 (Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale) |
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Art. 9 (Nuovi contributi in materia edilizia)1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di r |
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Art. 10 (Contributi per l'edilizia residenziale pubblica)1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166,R nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513,R il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di centosettanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, R e non impegnate per l |
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Art. 11 (Programmi di recupero urbano)N8«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comm |
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Art. 12 (Procedure per i piani di difesa del suolo)1. All'articolo 12, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g)R è sostituita dalla seguente: "g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione degli interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente fissando in dodici mesi il termine massimo, per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici". 2. All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183,R è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142". 3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183,R sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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Art. 13 (Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente)1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna Regione o Provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intes |
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Art. 14. (ANAS)1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'Anas è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione ai capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli e |
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Art. 15 (Disposizione di attuazione)1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le var |
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Art. 16 (Entrata in vigore)Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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