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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2007, n. 428
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2007, n. 428
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente Regolamento reca disposizioni generali, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regio |
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Capo II - Interventi per la promozione delle manifestazioni sportive e delle attività di educazione alla pratica sportiva |
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Art. 2 - Classificazione degli interventi di competenza della Regione e degli Enti locali1. Ai fini della determinazione dell'ambito territoriale di preminente interesse delle manifestazioni sportive e delle attività educative, di cui al titolo II del capo V della l |
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Art. 3 - Ambito degli interventi di preminente interesse regionale1. Sono considerate di preminente interesse regionale: a) manifestazioni sportive di interesse nazionale ed in |
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Art. 4 - Ambito degli interventi di preminente interesse provinciale e locale1. Sono considerati generalmente di preminente interesse provinciale e locale tutti gli interventi che non hanno le caratteristiche individuate all'articolo 3, comma 1. 2. Sono considerate di preminente interesse provinciale: |
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Capo III - Interventi per l'impiantistica sportiva |
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Art. 5 - Investimenti per impianti sportivi di interesse regionale1. Sono di preminente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 24/2006, gli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1 quelli relativi ad impianti destinati ad ospitare regolari attività agonistiche, riferite a campionati o altre manifest |
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Art. 6 - investimenti per impianti sportivi di interesse provinciale e locale1. Sono di preminente interesse provinciale o locale tutti gli interventi non espressamente ricompres |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 7 - Coordinamento e collaborazione tra Regione, Province e Comuni1. Per il coordinamento e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza ed al fine della ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie, Regione, Province e Comuni collaborano organizzando apposite modalità di concertazione e di scambio sistematico di dati conoscitivi e informazioni. |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel |
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