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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 06/09/1999, n. 25
L.R. Emilia Romagna 06/09/1999, n. 25
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Ai sensi e per gli effetti "del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" N1 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, R del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 R e al fine di dare attuazione ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge: |
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Art. 2. - Ambiti territoriali ottimali |
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CAPO II - Forme di cooperazione |
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Art. 3. - Forme di cooperazione |
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Art. 4. - Costituzione della forma di cooperazione |
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Art. 5. - Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevedono la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia le funzioni |
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Art. 6. - Competenze dell'Agenzia |
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Art. 7. - Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia |
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Art. 8. - Finanziamento delle Agenzie di ambito |
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"CAPO II bis - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI |
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Art. 8 bis - Gestione delle reti ed impiantiN10 1. Per il servizio idrico integra |
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Art. 8 ter - Affidamento del servizioN10 1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti de |
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Art. 8 quater - Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitantiN10 1. I Comuni con popolazione infer |
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Art. 8 quinquies - Criteri per la gestione dei serviziN10 1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli i |
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"CAPO II ter - FUNZIONI REGIONALI |
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Art. 8 sexies - Funzioni regionaliN10 1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000, della legge 5 gennai |
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CAPO III - Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato |
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Art. 9. - Funzioni regionali |
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Art. 10. - Attivazione del servizio idrico integrato1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia: a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato; N9 "b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate |
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Art. 11. - Salvaguardia delle gestioni esistenti1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi preg |
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Art. 12. - Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato |
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Art. 13. - Tariffa per il servizio idrico integrato1. N28 |
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Art. 14. - Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. "La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente,"N8 adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio. 2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra al Comuni nel rapporto con le forme di gestione. |
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CAPO IV - Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani |
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Art. 15. - Servizio di gestione dei rifiuti urbani |
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Art. 16. - Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e nazionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro "diciotto mesi" N15 dall'istituzione: a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che "operano in coerenza con le" N8 previsioni del piano provinciale di gestione "e rispondono" N8 a criteri di efficienza, efficacia ed economicità |
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Art. 17. - Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani |
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Art. 18. - Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina la tar |
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"Art. 18 bis - Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbaniN10 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione. N19 "1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento de |
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Art. 19. - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani |
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CAPO V - Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori |
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Art. 20. - Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani |
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Art. 21. - Compiti dell'Autorità |
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Art. 22. - Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani |
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Art. 23. - Carta del servizio pubblico |
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Art. 24. - Comitati consultavi degli utenti |
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Art. 25. - Personale1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dal Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del Codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 secondo quanto disposto "dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)."N8 e successive modificazioni. 2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del serviz |
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CAPO VI - "Sanzioni e" norme finanziarie transitorie finali " |
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"Art. 25 bis - SanzioniN10 1. Gli enti locali che non provve |
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"Art. 25 ter - (Metodo tariffario)N19 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente. |
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Art. 26. - Iniziative di studio e ricerca1. La Regione per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge può, anche su proposta dell |
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Art. 27. - Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzion |
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"Art. 27 bis - Disposizioni transitorieN10 1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci. 2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l' “Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” N30 per i servizi pubblici qualora si |
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Art. 28. - Abrogazione di norme1. É abrogato l'articolo 19 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27. |
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