Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2008 n.10. L'articolo 8 così recitava: "1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia."

2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.

3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario che sarà restituito, a partire dal secondo anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della erogazione.

4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamento pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge."

Dalla redazione