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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 16/09/1998, n. 81
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- L.R. 07/04/1999, n. 20
- L.R. 24/08/2001, n. 43
- L.R. 17/04/2003, n.7
- L.R. 26/04/2004, n. 1
- L.R. 08/02/2005, n. 6
- L.R. 18/12/2013, n. 55
- L.R. 28/04/2014, n. 23
- L.R. 10/03/2015, n. 5
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CAPO I - FINALITÀ E CRITERI APPLICATIVI |
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Art. 1. - Finalità della legge1. La Regione Abruzzo individua nell'uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali ed ambientali, uno degli strumenti per perseguire il benessere e la qualità della vita dei cittadini e di quelli delle future generazioni. 2. Per sviluppo sostenibile si assume la definizione della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite che «comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e alla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione possono però essere gestite e migliorate» |
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CAPO II - ISTITUZIONE E COMPITI DELLA AUTORITÀ DI BACINO |
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Art. 3. - Compiti1. L'Autorità opera allo scopo di perseguire il governo unitario e integrato delle risorse primarie acqua e suolo e pone a riferimento delle sue attività i bacini idrografici di cui all'art. 12 della presente legge. 2. Sono compiti dell'Autorità, anche in riferimento agli artt. 3, 10 e 17 della legge 18.5.1989, n. 183 le seguenti attività: a) conoscitiva; b) pianificatoria; c) programmatoria; d) regolatoria. 3. L'attività conoscitiva è volta: a) alla raccolta sistematica dei dati relativi alle quantità e qualità di risorse primarie dei bacini idrografici relativi alle caratteristiche intrinseche ed a quelle riferite agli aspetti evolutivi e modificativi delle stesse, con particolare riferimento a: 1) la fase atmosferica del ciclo delle acque, il clima ed i venti, i fiumi, il mare e le caratteristiche del moto ondoso; 2) il bilancio idrico dei bacini anche ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 3) le derivazioni idriche in atto e le relative opere nonché gli usi plurimi delle acque; 4) i pozzi esistenti ancorché non utilizzati e/o a qualunque uso adibiti, 5) i processi idrogeologici e geomorfologici in relazione all'instabilità dei versanti ed alle dinamiche fluviali e marine; 6) le opere di difesa del suolo relative ai processi di cui al punto 5) presenti sul territorio; |
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Art. 12. - Delimitazione dei bacini idrici regionali1. Nell'ambito del territorio dell'Autorità sono individuati, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 secondo i perime |
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CAPO III - LA PIANIFICAZIONE DI BACINO |
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Art. 13. - Piano di Bacino1. Il Piano di Bacino è unico per tutto il territorio regionale di competenza dell'Autorità secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il piano può essere articolato in stralci funzionali o territoriali riguardanti ciascuno uno o più bacini idrografici che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al successivo comma 4 e deve avere considerazione degli aspetti evolutivi dei fenomeni e del concetto di sviluppo sostenibile di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge. 2. Il Piano di Bacino ha valore ed efficacia di piano territoriale di settore ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 27.4.1995 n. 70 e costituisce il quadro di riferimento per l'esercizio delle funzioni di competenza della Amministrazione Regionale e di quelle infraregionali nelle materie di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzati e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico regionale. Al Piano di Bacino devono |
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Art. 15. - Bacini di rilievo interregionale e nazionale1. Il funzionamento delle Autorità di Bacino interregionali, di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989 n. 183, è stabilito da protocolli d'intesa fra le Regioni interessate o da leggi regionali. 2. I protocolli di cui al comma precedente e le loro variazioni sono approvati dalla Giunta Regionale sentiti il Comitato Istituzionale dell'Autorità e la competente Commissione del Consiglio Regionale. 3. I membri dei Comitati Tecnici dei Bacini Interregionali e Nazionali di designazione regionale sono nominati dal Componente la Giunta preposto al |
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Art. 18. - Riordino del vincolo idrogeologico1. Al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'art. 3, lett. p) della legge n. 183/89 provvede l |
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Art. 19. - Riordino delle competenze1. La Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della presente legge, attribuisce rilevanza strategica alle attività di manutenzione del proprio territorio finalizzate alla difesa del suolo. 2. Il patrimonio boschivo ed il suo incremento e l'uso di specie arbustive ecologicamente compatibili e di comprovata efficacia sono strumenti di difesa del suolo e di manutenzione del territorio, per la loro conservazione e gestione si fa riferimento alle normativa di settore. "3. Ai fini della manutenzione del territorio e della difesa del suolo, la Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità dei bacini regionali e di quelle dei bacini interregionali e nazionali, individua le aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva o per le quali sia comunque ritenuto necessario prevedere interventi di rimboschimento o plantumazione, alla cui realizzazione si procede con fondi regionali, statali e comunitari" N8. 4. Alla gestione ed alla manutenzione delle opere di difesa dei suolo di cui all'art. 3, comma 3, punto 6) provvedono, per quanto compatibile con le vigenti norme statali, i soggetti individuati all'atto del finanziamento o della autorizzazione delle opere disciplinate dalla presente legge; dette incombenze possono essere affidate a soggetti pubblici e privati; di norma la manutenzione è affidata ai realizzatori delle opere stesse. 5. La manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria, salvo i casi specificatamente di seguito individuati, l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti. 6. La Giunta Regionale, d'intesa con le Province interessate e l'autorità, stabilisce, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi |
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Art. 21. - Sanzioni Amministrative1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa nazionale e regionale coloro i quali realizzano opere o costruzioni senza le autorizzazioni previste al comma 12 dell'art. 19 ovvero senza l'acquisizione delle autorizzazioni o pareri comunque previsti dalla vigente normativa, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a l |
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CAPO IV - FUNZIONI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LIVELLO PROVINCIALE |
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Art. 22. - Compiti della Regione1. La Regione, oltre ai compiti previsti nei precedenti articoli: a) definisce i criteri ed emana le direttive vincolanti, sentita l'autorità, per l'esercizio della delega alle Province ed alle Comunità Montane di cui agli artt. 23 e 24 della presente legge; |
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Art. 23. - Compiti della Provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa dei suolo1. Alla Provincia, in. attuazione dell'articolo 14, comma i lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono delegate le seguenti attività inerenti il rilascio di: a) concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica; b) licenze per l'attingimento di acqua pubblica; c) autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; d) autorizzazione alle trasformazioni nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico. |
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Art. 24. - Attività della Comunità Montana1. Nei piani pluriennali di sviluppo socio economico delle comunità montane previsti dall'articolo 29, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 gli interventi previsti per quanto attiene al riassetto |
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Art. 26. - Norme transitorie e finali1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 18 maggio 1989 n. 183 così come integrato e modificato dalla legge 7 agosto 1989, n. 253. 2. Le disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge, per quanto subordinate all'approvazione da parte dell'altra Regione interessata, trovano applicazione dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento di identico contenuto dell'altra Regione. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed ent |
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