N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 18/12/2013 n. 55. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14. - Programma Triennale d'intervento - 1. Il piano di bacino o suo stralcio è attuato attraverso Programmi Triennali d'intervento, che devono:

a) essere coerenti con gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi;

b) prevedere l'elenco delle opere e le priorità degli interventi secondo un piano finanziario di massima;

c) destinare una quota non inferiore al venti per cento degli stanziamenti complessivi a:

I. interventi di manutenzione;

II. spese per la costituzione e funzionamento del Sistema Informativo Territoriale delle Risorse di Bacino che di cui all'art. 10;

III. strumenti per il Servizio di Vigilanza Idrogeologica di cui all'art. 11.

2. Nel Programma sono inclusi secondo ordine di priorità e per tipologia di opere, gli interventi per i quali sussista almeno il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e l'indicazione del soggetto competente alla realizzazione degli interventi medesimi.

3. Il programma d'intervento è deliberato dal Comitato Istituzionale, su parere del Comitato Tecnico.

4. Il programma viene trasmesso, dopo l'approvazione, nei termini di cui all'articolo 92 comma 4 della L. 18 maggio 1989, n. 183 al Ministero dei LL.PP.

5. Gli interventi previsti dai Programmi Triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti anche attraverso il ricorso ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modifiche.

6. Con lo stesso programma è disposta ai soggetti competenti, secondo l'ordine prioritario delle opere e degli interventi in esso previsti, l'assegnazione delle spese per indagini e progettazione, compatibilmente con le dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 17 della presente legge.

7. Gli Enti Pubblici, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 17 della legge 216/95 per la definizione della progettazione delle opere e dei lavori possono richiedere la collaborazione dei tecnici dell'Autorità; le richieste di collaborazione sono autorizzate dal Segretario Generale.

8. La realizzazione di programmi di settore, di progetti di interventi o di opere, deliberati dai soggetti competenti, attinenti alle materie oggetto del Piano o comunque interferenti con le previsioni del Piano di Bacino o di suo stralcio o comunque riferite alle competenze dell'Autorità, se non inserite nel Programma Triennale, sono subordinati al parere preventivo dell'Autorità.

9. Il Comitato Istituzionale si esprime nel merito del non contrasto con la pianificazione e programmazione del bacino, anche sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio idrico, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti; decorso tale termine il parere s'intende reso in senso negativo.”

Dalla redazione