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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 22/12/2008, n. 34
L. R. Piemonte 22/12/2008, n. 34
L. R. Piemonte 22/12/2008, n. 34
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 30/12/2008, n. 35
- L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 04/12/2009, n. 30
- L.R. 03/08/2010, n. 19
- L.R. 11/10/2011, n. 20
- L.R. 29/10/2015, n. 23
- L.R. 22/12/2015, n. 26
- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 29/06/2018, n. 7
- L.R. 17/12/2018, n. 19
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, stat |
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Art. 2 - Principi1. La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarietà, concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunità e centralità della persona: a) valorizza il ruolo degli enti locali attribuendo |
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Art. 3 - Finalità1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a: a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l’autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro; b) promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone; c) consentire a tutti l’accesso al mercato del lavoro e ad un’occupazione stabile e qualificata e sostenere l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuov |
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Capo II - Assetto istituzionale |
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Art. 4 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all’articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ed in particolare: a) definisce la strategia regionale per l’occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo; b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro; c) adotta il quadro regionale delle |
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Art. 5 - Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo1. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il coordinamento delle attività |
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Art. 6 - Agenzia Piemonte Lavoro1. È confermata l’istituzione dell’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell’ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All’Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l’impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il |
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Art. 7 - Organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro1. Sono organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell’organizzazione e gestione |
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Art. 8 - Organizzazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro1. L’Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell’ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l’impiego, nell’ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell’Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale. 2. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in sopr |
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Capo III - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale |
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Art. 10 - Comitato istituzionale al lavoro1. Al fine di integrare le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico - sociale, è confermata l’istituzione del Comitato istituzionale al lavoro composto da rappresentanti istituzionali della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Al Comitato sono |
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Art. 11 - Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’orientamento1. È istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’orientamento, che esercita le seguenti funzioni: a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell’offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale); b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall’Agenzia Piemonte Lavoro o da a |
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Art. 12 Compiti congiunti1. Il Comitato istituzionale al lavoro e la Commissione regionale di concertazione di cui |
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Art. 13 - Conferenza di servizi e atti negoziali1. La Giunta regionale, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi attuativi de |
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Capo IV - Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro e dei fondi strutturali europei |
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Art. 14 - Analisi del mercato del lavoro1. La Regione promuove e realizza l’attività permanente di analisi del mercato del lavoro. A tal fine, la Giunta regionale acquisisce gli elementi informativi necessari all |
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Art. 15 - Programma triennale delle politiche del lavoro1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente il triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il programma triennale delle politiche attive del lavoro predisposto con il concorso delle province. 2. Il programma triennale, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal bilancio pluriennale della Regione, prevede: |
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Art. 16 - Atti di indirizzo e accordi di programma1. La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana, sulla base del programma triennale di cui all’articolo 15 e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività. Gli atti di i |
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Art. 18 - Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro1. È istituito presso la Giunta regionale un Nucleo di monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego. |
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Capo V - Sistema regionale dei servizi per l’impiego |
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Art. 19 - Servizi per l’impiego1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dai seguenti soggetti: a) Centri per l’impiego, quali strutture |
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Art. 20 - Centri per l’impiego1. I Centri per l’impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 18 d. lgs. 150/2015, le seguenti attività: a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; |
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Art. 21 - Operatori pubblici e privati accreditati1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l’occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a: a) erogare, nell’ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province; b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta. 2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l’utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività: a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell’occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di |
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Art. 22 - Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro1. Al fine di assicurare la trasparenza e la comparazione nell’erogazione dei servizi previsti agl |
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Art. 23 - Operatori pubblici e privati autorizzati1. Ai fini dell’applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale. |
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Art. 24 - Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, in p |
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Art. 25 - Sistema informativo regionale per il lavoro1. Il sistema informativo regionale per il lavoro (SIRL), parte integrante del sistema informativo regionale (SIRe), tratta, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati sui flussi di domanda e offerta di lavoro e sulle opportunità lavorative. Il sistema persegue l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini e ai dato |
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Art. 26 - Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro1. Il SIRL conferisce i dati riguardanti la domanda e offerta di lavoro verso il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro e garantisce l’interconnessione e lo scambio infor |
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Art. 27 - Integrazione di sistemi statistici nel SIRL1. Il SIRL garantisce il supporto, su scala provinciale e locale, alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del |
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Art. 28 - Internazionalizzazione del mercato del lavoro1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici l’esercizio del |
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Capo VI - Interventi di politica attiva del lavoro |
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Art. 29 - Destinatari degli interventi1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati all’incremento dell’occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte: |
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Art. 30 - Ruolo delle imprese1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese, quali soggetti complementari |
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Art. 31 - Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari1. La Regione riconosce pari opportunità, rispetto ai cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea, e qualità della c |
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Art. 32 - Cantieri di lavoro1. Per facilitare l’inserimento lavorativo e per favorire l’inclusione sociale dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è possibile, nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l’utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblic |
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Art. 33 - Sostegno all’inserimento lavorativo1. La Regione e gli enti locali favoriscono l’inserimento lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all’articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato. N2 |
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Art. 34 - Inserimento lavorativo delle persone disabili1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili. |
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Art. 35 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili1. È istituito, ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato. |
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Art. 36 - Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della l. 68/1999. 2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all’inserimento lavorativo. |
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Art. 37 - Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche1. La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti previsti all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in P |
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Art. 38 - Tirocini formativi e di orientamento1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti. 2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell’iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promo |
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Art. 39 - Tirocini estivi1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze |
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Art. 40 - Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini1. La Giunta regionale individua: a) l’eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato; b) le professionalità e le tipologie d’impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti; c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche |
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Art. 41 - Qualificazione dei tirocini1. La Giunta regionale definisce i criteri per l’attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti. |
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Art. 42 - Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all |
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Art. 43 - Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale1. La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali, previene situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda i livelli occupazionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale: a) promuove l’azione delle parti sociali volta all’individuazione di |
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Art. 44 - Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi1. Presso la Regione si svolge l’esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, d.lgs. 469/1997. La Regione promuove gli accordi finalizzati all’utilizzo di strumen |
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Art. 45 - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni1. L’avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito |
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Art. 46 - Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, opera |
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Art. 47 - Invecchiamento attivo delle persone1. La Giunta regionale, al fine di favorire condizioni di lavoro propizie all’invecchiamento attivo delle persone, |
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Capo VII - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro |
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Art. 48 - Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro1. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella direttiva 1999/70/CEE del Consiglio europeo del 28 luglio 1999, applicata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro su |
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Art. 49 - Assegni individuali per l’accesso ad attività formative1. La Regione, per favorire la stabilizzazione del lavoro, prevede la concessione di assegni formativi individuali e predis |
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Capo VIII - Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna |
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Art. 50 - Promozione e divulgazione di azioni positive1. La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e |
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Art. 51 - Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne1. La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che: |
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Art. 52 - Azioni positive e priorità negli incentivi1. La Regione e gli enti locali, nell’erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne. |
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Art. 53 - Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell’organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per i |
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Capo IX - Responsabilità sociale delle imprese |
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Art. 54 - Promozione della responsabilità sociale delle imprese1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell’Unione Europea, favorisce l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problemat |
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Art. 55 - Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese1. La Regione integra i principi della responsabilità delle imprese nei programmi e negli atti di indirizzo per l’occupazione e a tale scopo, anche in raccordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione: a) sostiene interventi di i |
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Capo X - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro |
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Art. 56 - Sistema di sicurezza e qualità del lavoro1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa. 1-bis. Nell’ambito di quanto disposto dal comma 1, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro, è vietato retribuire a cottimo le presta |
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Art. 57 - Interventi di prevenzione1. La Regione promuove e sostiene iniziative orientate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla prevenzione ed anticipazione dei rischi. |
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Art. 58 - Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro1. La Regione considera la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle politiche in materia di qualità e sicurezza del lavoro e promuove ogni iniziativa finalizzata alla lotta al lavoro sommerso. |
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Art. 59 - Interventi in materia di regolarità del lavoro1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 56, la Giunta regionale: |
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Capo XI - Disposizioni finali |
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Art. 60 - Trasferimenti e controlli1. I trasferimenti delle risorse regionali a favore degli enti locali sono subordinati alla presentazione di preventivi di spesa da parte degli enti medesimi. |
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Art. 61 - Rendicontazione delle spese1. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l’osservanza delle responsabilità |
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Art. 62 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti: a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari; |
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Art. 63 - Notifica dei provvedimenti attuativi1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l’attivazione di |
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Art. 64 - Potere sostitutivo1. In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti amm |
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Art. 65 - Disposizioni transitorie1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque disciplinati sulla base delle disposizioni di legge di cui all’articolo 66. 2. Le domande dirette ad ottenere |
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Art. 67 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontanti € 60.051.660,00 euro, si fa fronte: a) per l’esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari € 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari € 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari € 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari € 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari € 20.000.000,00 euro; b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). |
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