FAST FIND : NR34325

L. R. Piemonte 22/12/2008, n. 34

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/10/2021, n. 25
-
L.R. 30/12/2008, n. 35
-
L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 04/12/2009, n. 30
- L.R. 03/08/2010, n. 19
- L.R. 11/10/2011, n. 20
-
L.R. 29/10/2015, n. 23
- L.R. 22/12/2015, n. 26
- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 29/06/2018, n. 7
- L.R. 17/12/2018, n. 19
Scarica il pdf completo
2184251 11665136
Capo I - Norme generali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665137
Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, stat

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665138
Art. 2 - Principi

1. La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarietà, concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunità e centralità della persona:

a) valorizza il ruolo degli enti locali attribuendo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665139
Art. 3 - Finalità

1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l’autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;

b) promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;

c) consentire a tutti l’accesso al mercato del lavoro e ad un’occupazione stabile e qualificata e sostenere l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuov

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665140
Capo II - Assetto istituzionale
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665141
Art. 4 - Funzioni della Regione

N37

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all’articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l’occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;

b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c) adotta il quadro regionale delle

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665142
Art. 5 - Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo

1. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il coordinamento delle attività

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665143
Art. 6 - Agenzia Piemonte Lavoro

N30

1. È confermata l’istituzione dell’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell’ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All’Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l’impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665144
Art. 7 - Organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro

1. Sono organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell’organizzazione e gestione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665145
Art. 8 - Organizzazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro

N38

1. L’Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell’ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l’impiego, nell’ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell’Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in sopr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665146
Art. 9 - Funzioni delle province

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665147
Capo III - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665148
Art. 10 - Comitato istituzionale al lavoro

1. Al fine di integrare le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico - sociale, è confermata l’istituzione del Comitato istituzionale al lavoro composto da rappresentanti istituzionali della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Al Comitato sono

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665149
Art. 11 - Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’orientamento

N25

1. È istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’orientamento, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell’offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall’Agenzia Piemonte Lavoro o da a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665150
Art. 12 Compiti congiunti

1. Il Comitato istituzionale al lavoro e la Commissione regionale di concertazione di cui

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665151
Art. 13 - Conferenza di servizi e atti negoziali

1. La Giunta regionale, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi attuativi de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665152
Capo IV - Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro e dei fondi strutturali europei
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665153
Art. 14 - Analisi del mercato del lavoro

1. La Regione promuove e realizza l’attività permanente di analisi del mercato del lavoro. A tal fine, la Giunta regionale acquisisce gli elementi informativi necessari all

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665154
Art. 15 - Programma triennale delle politiche del lavoro

1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente il triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il programma triennale delle politiche attive del lavoro predisposto con il concorso delle province.

2. Il programma triennale, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal bilancio pluriennale della Regione, prevede:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665155
Art. 16 - Atti di indirizzo e accordi di programma

1. La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana, sulla base del programma triennale di cui all’articolo 15 e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività. Gli atti di i

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665156
Art. 17 - Piani provinciali degli interventi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665157
Art. 18 - Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro

1. È istituito presso la Giunta regionale un Nucleo di monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665158
Capo V - Sistema regionale dei servizi per l’impiego
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665159
Art. 19 - Servizi per l’impiego

N40

1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) Centri per l’impiego, quali strutture

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665160
Art. 20 - Centri per l’impiego

N31

1. I Centri per l’impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 18 d. lgs. 150/2015, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665161
Art. 21 - Operatori pubblici e privati accreditati

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l’occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a:

a) erogare, nell’ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l’utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:

a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell’occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665162
Art. 22 - Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la comparazione nell’erogazione dei servizi previsti agl

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665163
Art. 23 - Operatori pubblici e privati autorizzati

1. Ai fini dell’applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665164
Art. 24 - Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, in p

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665165
Art. 25 - Sistema informativo regionale per il lavoro

1. Il sistema informativo regionale per il lavoro (SIRL), parte integrante del sistema informativo regionale (SIRe), tratta, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati sui flussi di domanda e offerta di lavoro e sulle opportunità lavorative. Il sistema persegue l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini e ai dato

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665166
Art. 26 - Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro

1. Il SIRL conferisce i dati riguardanti la domanda e offerta di lavoro verso il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro e garantisce l’interconnessione e lo scambio infor

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665167
Art. 27 - Integrazione di sistemi statistici nel SIRL

1. Il SIRL garantisce il supporto, su scala provinciale e locale, alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665168
Art. 28 - Internazionalizzazione del mercato del lavoro

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici l’esercizio del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665169
Capo VI - Interventi di politica attiva del lavoro
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665170
Art. 29 - Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati all’incremento dell’occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665171
Art. 30 - Ruolo delle imprese

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese, quali soggetti complementari

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665172
Art. 31 - Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari

1. La Regione riconosce pari opportunità, rispetto ai cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea, e qualità della c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665173
Art. 32 - Cantieri di lavoro

1. Per facilitare l’inserimento lavorativo e per favorire l’inclusione sociale dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è possibile, nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l’utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblic

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665174
Art. 33 - Sostegno all’inserimento lavorativo

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l’inserimento lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all’articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato. N2

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665175
Art. 34 - Inserimento lavorativo delle persone disabili

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili.

1-bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665176
Art. 35 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665177
Art. 36 - Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della l. 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all’inserimento lavorativo.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665178
Art. 37 - Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche

1. La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti previsti all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in P

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665179
Art. 38 - Tirocini formativi e di orientamento

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell’iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665180
Art. 39 - Tirocini estivi

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665181
Art. 40 - Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini

1. La Giunta regionale individua:

a) l’eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;

b) le professionalità e le tipologie d’impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;

c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665182
Art. 41 - Qualificazione dei tirocini

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l’attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665183
Art. 42 - Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665184
Art. 43 - Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali, previene situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda i livelli occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) promuove l’azione delle parti sociali volta all’individuazione di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665185
Art. 44 - Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi

1. Presso la Regione si svolge l’esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, d.lgs. 469/1997. La Regione promuove gli accordi finalizzati all’utilizzo di strumen

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665186
Art. 45 - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni

1. L’avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665187
Art. 46 - Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, opera

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665188
Art. 47 - Invecchiamento attivo delle persone

1. La Giunta regionale, al fine di favorire condizioni di lavoro propizie all’invecchiamento attivo delle persone,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665189
Capo VII - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665190
Art. 48 - Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro

1. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella direttiva 1999/70/CEE del Consiglio europeo del 28 luglio 1999, applicata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro su

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665191
Art. 49 - Assegni individuali per l’accesso ad attività formative

1. La Regione, per favorire la stabilizzazione del lavoro, prevede la concessione di assegni formativi individuali e predis

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665192
Capo VIII - Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665193
Art. 50 - Promozione e divulgazione di azioni positive

1. La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665194
Art. 51 - Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne

1. La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665195
Art. 52 - Azioni positive e priorità negli incentivi

1. La Regione e gli enti locali, nell’erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665196
Art. 53 - Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell’organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per i

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665197
Capo IX - Responsabilità sociale delle imprese
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665198
Art. 54 - Promozione della responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell’Unione Europea, favorisce l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problemat

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665199
Art. 55 - Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione integra i principi della responsabilità delle imprese nei programmi e negli atti di indirizzo per l’occupazione e a tale scopo, anche in raccordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:

a) sostiene interventi di i

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665200
Capo X - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665201
Art. 56 - Sistema di sicurezza e qualità del lavoro

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

1-bis. Nell’ambito di quanto disposto dal comma 1, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro, è vietato retribuire a cottimo le presta

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665202
Art. 57 - Interventi di prevenzione

1. La Regione promuove e sostiene iniziative orientate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla prevenzione ed anticipazione dei rischi.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665203
Art. 58 - Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

1. La Regione considera la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle politiche in materia di qualità e sicurezza del lavoro e promuove ogni iniziativa finalizzata alla lotta al lavoro sommerso.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665204
Art. 59 - Interventi in materia di regolarità del lavoro

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 56, la Giunta regionale:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665205
Capo XI - Disposizioni finali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665206
Art. 60 - Trasferimenti e controlli

1. I trasferimenti delle risorse regionali a favore degli enti locali sono subordinati alla presentazione di preventivi di spesa da parte degli enti medesimi.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665207
Art. 61 - Rendicontazione delle spese

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l’osservanza delle responsabilità

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665208
Art. 62 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti:

a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665209
Art. 63 - Notifica dei provvedimenti attuativi

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l’attivazione di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665210
Art. 64 - Potere sostitutivo

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti amm

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665211
Art. 65 - Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque disciplinati sulla base delle disposizioni di legge di cui all’articolo 66.

2. Le domande dirette ad ottenere

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665212
Art. 66 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) - f) omissis

g) la

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2184251 11665213
Art. 67 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontanti € 60.051.660,00 euro, si fa fronte:

a) per l’esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari € 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari € 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari € 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari € 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari € 20.000.000,00 euro;

b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 20/2011

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Sgravi contributivi imprese edili
  • Fisco e Previdenza
  • Lavoro e pensioni

Sgravi contributivi per i lavoratori delle imprese edili

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Professioni
  • Fisco e Previdenza
  • Lavoro e pensioni
  • Tariffa Professionale e compensi

Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Sicurezza
  • Agenti fisici
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia