Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Art. 9 - Funzioni delle province
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) concorrere alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all’articolo 15;
b) Abrogata
c) organizzare e gestire il collocamento e le attività ad esso connesse, nonché l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
d) organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
e) istituire, organizzare e gestire i centri per l’impiego di cui all’articolo 20, nell’ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);
f) esercitare il governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati.
2. Le province assicurano la concertazione con le parti sociali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Allo scopo di ampliare l’offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le province possono stipulare convenzioni con gli enti locali nell’ambito del bacino dell’impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.
4. Le province, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell’impiego, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell’ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all’articolo 10, nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all’individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.”
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