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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 20/10/2015, n. 32
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- Errata corrige in B.U. 28/10/2015, n. 113 Spec.
- L.R. 12/01/2017, n. 4
- L.R. 30/08/2017, n. 50
- L.R. 29/01/2019, n. 1
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la Regione Abruzzo, con la presente legge, e con successivi atti normativi da approvare entro il 28 febbraio 2016, provvede al complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle medesime funzioni |
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Art. 2 - Principi e criteri1. In conformità agli articoli 2 e 10 dello Statuto regionale, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso la concertazione e la leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle Comunità locali, provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri: |
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Art. 3 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: a. le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale; b. le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014; c. le funzioni in materia di agricoltura e forestazione; |
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Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B: a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio); |
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Art. 4 bis - Funzioni delle Province in materia di energia |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro1. Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all'articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in rel |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale1. Nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'articolo 5 del D.L. 7 |
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Art. 7 - Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organ |
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Art. 8 - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le mod |
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Art. 9 - Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti |
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Art. 10 - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del tras |
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Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie1. A norma dell'ar |
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Art. 12 - Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province |
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Art. 13 - Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015: |
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Art. 14 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e |
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Art. 15 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Allegato ALeggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3 A) BENI CULTURALI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE L.R. 1° giugno 1977, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 16; L.R. 16 settembre 1998, n. 77 (Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione); L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 81 e 82; L.R. 9 agosto 1999, n. 61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali); L.R. 3 marzo 2005, n. 19 (Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali); L.R. 18 giugno 1992, n. 44 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale); L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale). B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 67; L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità). C) AGRICOLTURA E FORESTAZIONE L.R. 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento all'articolo 56; L.R. 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo); L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo). D) RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrat |
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Allegato BLeggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni ai sensi dell'articolo 4 A) ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) articoli 5-bis e 6; L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 58; L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)) articolo 99-quater; L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 150-bis. |
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