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L. R. Basilicata 06/08/1997, n. 38

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio da rischio sismico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/11/2021, n. 49
- L.R. 24/11/2020, n. 38
- L.R. 26/11/2001, n. 46
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Articolo 1 - Oggetto della legge

1. La Regione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 10 dicembre

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Articolo 2 - Denuncia dei lavori e Autorizzazione all'inizio dei lavori

N11

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell'inizio dei lavori, deve darne preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti.

2. La denuncia dei lavori, a richiesta dell'interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.

3. La denuncia dei lavori deve contenere le seguenti informazioni:

a) l'indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre;

4. Alla denuncia dei lavori va allegato il progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l'altro comprendere:

a) asseverazione del progettista delle strutture attestante:

1) che l'incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di riferimento;

3) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

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Articolo 3 - Responsabilità

1. La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d'opera e finale, previsto dalla presente Legge.

2. L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio professionale, nei limiti delle rispettive competenze professionali. N12

3. Il Collaudatore deve essere iscritto all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla Legge 10

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Articolo 4 - Controlli

1. La Regione Basilicata attua, a mezzo delle Strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata, per verificare la conformità delle opere al progetto depositato.

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Articolo 5 - Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche

1. Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2.

2. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell'opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte s

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Articolo 6 - Repressione delle violazioni

1. Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 64/74.

2. L'Ingegnere Capo della Struttura Tecnica Regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma del citato art. 21 della Legge 64/74 a tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 della summenzionata Legge 64/74.

3. Per la violazione degli obb

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Articolo 7 - Disposizioni transitorie

1. Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella presente legge coloro i quali, alla data di entrata in vigore della stess

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Articolo 8 - Sanzioni

1. Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla

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Articolo 9 - Utilizzazione degli edifici e manufatti

N3

1. Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato/autorizzato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.

2. Nel caso vengano eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal Collaudatore in corso d'opera:

a) Asseverazion

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Articolo 10 - Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

1. Il parere di cui all'art. 13 della Legge n. 64/74, è richiesto per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di livello comunale nonché per tutti gli atti di pianificazione la cui competenza è attribuita agli enti sub regionali ed è reso dall'Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella Provincia di Potenza e dall'Ufficio Territorio per i Comuni ricadenti nella Provincia di Matera.

2. A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub - regionale, devono predisporre studi geologici dei te

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Articolo 11 - Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai Decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 3 della L. 64/74 sono adottati ed

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Articolo 12 - Criteri e modalità attuativi

1. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:

a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR); N7

b) individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture; N7

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21369 8061603
Articolo 12-bis - Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico

N15

1. È istituito presso

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Articolo 12-ter - Modello organizzativo

N16

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21369 8061605
Articolo 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla Leggi n. 1086/71 e n. 64/74 e al

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Articolo 14 - Abrogazione

1. Sono abrogate la L.R. 29/11/1982 n. 4

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Articolo 14-bis - Norma Finanziaria

N8

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Articolo 15 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vig

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